Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all’articolo 572 c.p., quando si collochino in una piu’ ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.
E’, dunque, essenziale, ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti di cui all’articolo 572 c.p., l’accertamento della abitualità e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arrestarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica.
Nell’ambito di un rapporto interpersonale, il comportamento caratterizzato da forme di invadenza della vita sociale ed intima del compagno/a, e di comportamenti minatori, non può essere ricondotto, per deprivarlo di idoneità offensiva, a quello della medialità che rispecchi le reazioni dell’uomo comune animato da gelosia verso la partner.
Questo criterio di giudizio si appalesa superficiale e inadeguato, se calato nelle dinamiche familiari ove i moventi personali ed intimi assumono preponderante rilievo come causa prossima e diretta di condotte illecite e rispetto alle quali rileva, ai fini della ricostruzione della condotta materiale e della sua offensività, l’accumulo di violenza, anche a bassa tensione come quella che si esprime attraverso comportamenti minacciosi non eclatanti ma che denota la carica criminogena dell’agente per l’ineludibile riflesso che tale carico produce sul vissuto della vittima e che si traduce proprio in quel surplus di vessatorietà che contraddistingue il reato in esame.
I comportamenti di controllo della vita sociale e intima del coniuge (i controlli telefonici e video per verificare dove si trovi) non perdono la loro valenza invasiva e la loro carica di vessatorietà sol perché determinati dalla gelosia e, viceversa, tali atti implicano la necessità di un attento scrutinio della loro ricorrenza perché gravemente lesivi della privacy dell’individuo e dimostrano, per la scarsa considerazione e rispetto del coniuge, una volontà e condotta di prevaricazione, e correlativa soggezione della persona offesa, elementi che costituiscono il dato caratterizzante la figura delittuosa di cui all’articolo 572 c.p..
Corte di Cassazione, sezione sesta, Sentenza n. 32781 del 22 luglio 2019
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