Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1.
La norma va interpretata non già secondo il criterio letterale, ma secondo la sua ratio in quanto nel regime di separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza
Cass. civ., sez. I, sent., 2 novembre 2022, n. 32212
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