Se è vero che la condivisione deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, è altrettanto vero che, nell’interesse del minore, in presenza di una serie di ragioni, il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 17 settembre 2020, n. 19323
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