Alla regola dell’affidamento condiviso, prevista dall’art. 337-ter c.c. può derogarsi solo ove esso risulti «contrario all’interesse del minore» ai sensi dell’art. 337-quater c.c. (già art. 155-bis, comma 1, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato. Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili, pertanto, tutte le volte in cui si manifesti una carenza educativa o inidoneità educativa come ad esempio nei casi in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Lo ha ribadito il Tribunale di Roma, ord. 16.6.2017
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