L’affidamento al servizio sociale è sempre da ricondurre nell’alveo dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Si ricorre a questa misura in tutti i casi in cui occorre superare difficoltà manifestate dei genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale, ma allo stesso tempo non sia necessario sottrarre il minore dal contesto familiare.
L’ambito di intervento può assumere diversi contenuti a seconda delle necessità da perseguire sicchè è opportuno che nei provvedimenti di affidamento non sia genericamente riportata la dicitura “affidamento al servizio”, ma che al contrario, siano dettagliati gli specifici compiti e siano indicati gli ambiti nei quali dovranno, essere assunte le decisioni in caso di contrasto genitoriale insuperabile.
Trib. Ancona, sentenza 3 novembre 2022
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