Quando il provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, esso costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati alla proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un’adeguata vigilanza sull’operato dei servizi.
Cass. civile, ordinanza 30 aprile 2024, n. 1162
altalex.com