Affidamento condiviso non è pari tempo

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La regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli deve essere frutto di una valutazione ponderata nell’interesse preminente del minore, non potendo avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza aprioristicamente stabilita.

La regola dell’affidamento condiviso è la scelta preferenziale onde garantire il diritto al minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e la valutazione per determinare i tempi e le modalità di permanenza del figlio può ravvisare la necessità di decidere che il collocamento avvenga prevalentemente presso un genitore, essendo assicurata la presenza dei figli anche al genitore non collocatario regolamentando il c.d. diritto di visita

Cass. civile ord., 7 settembre 2020, n. 19323

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