Il desiderio formalmente espresso da un genitore di riavere le figlie non rileva, se non accompagnato da un comportamento che lo giustifichi: su tale presupposto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16414/12 ha dichiarato lo stato di adottabilità di due minori il cui padre era di fatto assente e contemporaneamente manifestava un comportamento intrusivo”, “invasivo” e “direttivo” nei confronti delle figlie, e la madre affetta da grave disagio psichico.
Dopo l’entrata delle bambine in casa famiglia, infatti, il padre le aveva viste di rado assumendo un comportamento “intensivo”, “invasivo” e “direttivo” nei loro confronti; a parere della Corte le caratteristiche della sua personalità possono essere nocive per lo sviluppo psico-fisico delle bambine stesse, a causa della prolungata condizione di mancanza di cure e protezione in ambito familiare, nonché dell’incapacità del padre di comprendere gli stati mentali delle figlie e di avviare un rapporto armonico con esse.
Mancando alle minori un adeguato concorso di cura da parte dei genitori, i genitori si sono mostrati inadeguati per il loro corretto sviluppo psico fisico: sussiste lo stato di abbandono e può esserne dichiarata l’adottabilità.
In linea generale, per orientamento consolidato della Suprema Corte, la mera pretesa di riavere il figlio non accompagnata dal serio intento di acquisire e migliore le capacità genitoriali, la privazione dell’affetto e della vicinanza al minore, la mancanza di cure materiali e morali od anche di rifiuto dei genitori di sottoporsi ad eventuali misure di sostegno concretano una situazione di abbandono, aprendosi la strada per l’adozione.
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