con la sentenza n. 16089 del 2012, la Corte di Cassazione, confermando il suo orientamento, dichiara che se il tradimento è successivo all’epoca in cui la crisi familiare era già divenuta irreparabile, la separazione non può essere addebitata al coniuge fedifrago.
Al fine dell’addebitabilità della separazione non è sufficiente che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quale ad esempio il dovere di fedeltà, ma è necessario dimostrare un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza
Nel caso particolare, la moglie aveva dichiarato di non voler figli; il tradimento del marito, a parere della Corte, può quindi essere considerato una reazione, seppure poco ortodossa, al comportamento della donna.
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