Adozione incrociata per i bimbi di due mamme

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In virtù della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1 comma 20 legge 76/2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex articolo 44, lettera d), della legge 4 184/83 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura: la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso, dovendosi inoltre disporre nell’ambito dell’adozione omoparentale incrociata, l’estensione nei confronti dei figli del reciproco legame di parentela di fratelli, laddove diversamente i minori si vedrebbero riconosciuto l’esclusivo legame di parentela con il rispettivo genitore intenzionale, e paradossalmente vivrebbero una condizione di fatto familiare in cui avrebbero il medesimo cognome e gli stessi legami affettivi, ma una condizione giuridica che li vedrebbe estranei gli uni agli altri, pur nella comunanza di vita.

Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna sentenza 70, sezione Civile del 03-07-2020

massima n.1

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