l’abbandono della casa familiare senza un valido motivo, costituisce:
- un illecito civile: si ha infatti una violazione dei doveri del matrimonio, quello della coabitazione, ma anche dell’assistenza reciproca. La sanzione è il cosiddetto addebito: il giudice imputa la colpa della fine del matrimonio al coniuge che ha commesso la condotta illecita. Le conseguenze dell’addebito sono solo due: I) il coniuge responsabile, anche se in condizioni economiche peggiori dell’altro, non ha diritto al mantenimento; II) il coniuge responsabile, qualora l’altro dovesse morire prima del divorzio, non sarà considerato suo erede;
- un illecito penale: si tratta del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare