Il riconoscimento tardivo del figlio minore che ha compiuto quattordici anni esula sia dal controllo del genitore che per primo ha effettuato riconoscimento, sia dal potere di intervento dell’autorità giudiziaria. In tal caso il genitore può procedere autonomamente al riconoscimento, ma tale atto non produce effetto alcuno in mancanza dell’assenso del figlio, atto negoziale personalissimo, che non deve necessariamente essere contestuale al riconoscimento.
Trib. Milano 16 novembre 2020