Il diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c. sussiste se risulta provato lo stato di bisogno nonché l’impossibilità dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante la propria attività lavorativa. Qualora quest’ultimo sia in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell’art. 433 citato
Trib. Agrigento 19 ottobre 2020
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