La separazione giudiziale va addebitata al coniuge che sia venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, a mezzo di condotte che siano causalmente rilevanti rispetto alla intollerabilità della convivenza, in quanto minano il nucleo di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale (nella specie, il Tribunale ha addebitato la separazione al marito affetto da alcolismo, patologia superabile esclusivamente attraverso l’autodeterminazione del soggetto che ne è colpito).
Trib. Catania sentenza 30 ottobre 2020
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