Il Giudice della separazione o del divorzio, se ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, assegna al genitore presso cui essi sono collocati la casa famigliare.
L’assegnazione non è tuttavia senza termine. Può infatti essere revocata in questi casi:
– il coniuge assegnatario si trasferisce altrove in modo stabile, ossia cambia residenza abitativa
– i figli che vivono col coniuge assegnatario diventano autosufficienti o vanno a vivere altrove
– nuova convivenza o nuovo matrimonio dell’ex moglie: in questo caso il diritto al godimento della casa familiare viene meno solo dopo che il giudice ha valutato se persiste un interesse dei figli di continuare a convivere con il genitore assegnatario.