In presenza di sopravvenute condotte di violenza domestica, alle quali i figli minori abbiano verosimilmente assistito, l’affidamento condiviso può risultare incompatibile con le esigenze di tutela della prole e con gli ordini di protezione adottati nei confronti del genitore responsabile. Anche nel giudizio di appello avverso una sentenza di separazione consensuale, il giudice, ai sensi dell’art. 473-bis.39 c.p.c., può modificare d’ufficio i provvedimenti relativi ai minori, disponendone l’affidamento ai Servizi sociali, regolamentando le frequentazioni con il genitore e adeguando il contributo al mantenimento in ragione della riduzione del mantenimento diretto. L’affidamento ai Servizi sociali può risultare preferibile all’affidamento esclusivo all’altro genitore quando consenta di coniugare la protezione dei minori dalla violenza con la salvaguardia della relazione affettiva con entrambi i genitori.
La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta dalla moglie, della sentenza con cui il Tribunale di Modena aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi, recependo gli accordi relativi all’affidamento condiviso delle due figlie minori, alla loro collocazione prevalente presso la madre e al contributo paterno al mantenimento di complessivi € 800 mensili.
La donna chiedeva l’annullamento delle condizioni concordate, denunciando l’occultamento della reale situazione reddituale del marito, pressioni psicologiche e l’incompletezza della documentazione economica. Deduceva inoltre un grave episodio di violenza domestica, verificatosi successivamente alla separazione e alla presenza delle figlie, che aveva determinato l’emissione di un ordine di protezione nei confronti del padre.
La Corte d’Appello di Bologna ha escluso la sussistenza del dolo revocatorio, precisando che l’incompletezza della documentazione reddituale non determina, di per sé, la nullità della sentenza di separazione consensuale, in assenza di specifici artifici o raggiri idonei a compromettere la difesa dell’altro coniuge e l’accertamento della verità.
Ha tuttavia riconosciuto che le sopravvenute condotte violente imponevano una nuova regolamentazione dell’affidamento e delle frequentazioni, nell’interesse delle minori.
Valorizzando anche le risultanze del Servizio sociale e l’ascolto delle bambine effettuato dalla curatrice speciale, la Corte ha disposto:
l’affidamento delle minori ai Servizi sociali, con attribuzione delle decisioni di maggiore interesse in materia sanitaria e scolastica;
il mantenimento della collocazione presso la madre;
la ripresa graduale delle frequentazioni paterne in modalità semivigilata, con possibilità di progressiva liberalizzazione;
l’attivazione di percorsi di valutazione e sostegno alla genitorialità;
l’aumento del contributo paterno al mantenimento da € 800 a € 1.200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione della significativa riduzione del mantenimento diretto paterno.
La decisione evidenzia come la tutela dei minori dalla violenza domestica debba essere contemperata con il loro interesse a conservare, ove possibile e in condizioni di sicurezza, una relazione affettiva con il genitore.
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