In materia di mantenimento dei figli, la determinazione del contributo economico a carico del genitore non collocatario deve essere effettuata attraverso una concreta valutazione dei criteri previsti dall’art. 337-ter c.c., considerando le rispettive condizioni reddituali, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, le esigenze connesse alla crescita e gli effetti dell’inflazione. L’ampliamento dei tempi di frequentazione del genitore non collocatario può giustificare una riduzione dell’assegno, senza tuttavia determinare un’automatica e proporzionale diminuzione del contributo.
Quanto all’Assegno Unico Universale, in regime di affidamento condiviso, la regola generale della ripartizione paritaria può essere derogata mediante accordo dei genitori o provvedimento giudiziale che ne disponga l’attribuzione integrale al genitore collocatario, per esigenze di praticità e immediata destinazione delle risorse ai bisogni del figlio. L’Assegno Unico costituisce una prestazione destinata esclusivamente al minore, che si aggiunge e non si sostituisce, neppure parzialmente, all’assegno di mantenimento. La sua attribuzione non dipende dai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e, qualora sia percepito integralmente dal collocatario, permane l’obbligo di utilizzarlo nell’interesse esclusivo della prole e di renderne conto, su richiesta, all’altro genitore.
Nell’ambito di un giudizio di divorzio, il Tribunale di Crotone aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo a carico del padre un contributo mensile di € 300 per il minore e di € 250 per il figlio maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aveva inoltre dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta materna di percepire integralmente l’Assegno Unico Universale. Il padre proponeva appello, contestando la quantificazione del mantenimento, ritenuta non adeguatamente motivata e sproporzionata rispetto agli ampi tempi di frequentazione del figlio. La madre proponeva appello incidentale, insistendo per l’attribuzione esclusiva dell’Assegno Unico. La Corte d’Appello di Catanzaro rilevava l’insufficienza della motivazione del primo giudice e procedeva a una nuova valutazione delle condizioni economiche e familiari. Pur constatando che il reddito paterno era più che doppio rispetto a quello materno, riconosceva rilevanza all’ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre, il quale trascorreva con il figlio sostanzialmente tutti i pomeriggi della settimana e parte del fine settimana. Tenuto conto, tuttavia, delle maggiori esigenze del figlio, passato dall’infanzia all’adolescenza, e dell’inflazione, la Corte riduceva il contributo paterno da € 300 a € 250 mensili, anziché agli importi inferiori richiesti dall’appellante. Accoglieva inoltre l’appello incidentale della madre, attribuendole l’intero Assegno Unico Universale, valorizzando sia il precedente accordo tra le parti sulla percezione degli assegni familiari, sia la funzione del beneficio, destinato a soddisfare direttamente le esigenze del minore. Precisava infine che l’Assegno Unico non può essere utilizzato per ridurre il contributo di mantenimento e che la sua attribuzione integrale al genitore collocatario non costituisce un vantaggio personale, ma risponde a esigenze di semplificazione nella gestione delle risorse destinate al figlio.
Le spese del grado venivano integralmente compensate.