In tema di assegno divorzile, la componente perequativo-compensativa trova fondamento nel contributo fornito dall’ex coniuge alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro, anche quando non sia dimostrata la rinuncia a specifiche opportunità professionali o di carriera. La scelta condivisa di dedicarsi prevalentemente alla cura della famiglia e dei figli, conciliando tale impegno con un’attività lavorativa a tempo parziale, può integrare il sacrificio delle potenzialità reddituali e professionali, ove abbia consentito all’altro coniuge di dedicarsi pienamente alla propria attività lavorativa e abbia contribuito alla formazione della disparità economico-patrimoniale esistente al momento del divorzio. La mancanza di una specifica qualificazione professionale non esclude il diritto alla componente compensativa, dovendosi considerare anche le possibilità di crescita lavorativa, acquisizione di competenze e maturazione di anzianità che il coniuge avrebbe potuto conseguire in assenza del prevalente impegno familiare. La componente assistenziale dell’assegno, invece, può venire meno qualora sopravvenute disponibilità patrimoniali e un’effettiva capacità lavorativa assicurino al beneficiario un’indipendenza economica sufficiente a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa, ferma restando la componente compensativa.
Corte d’Appello di Trieste, Sezione I civile, sentenza 11 agosto 2026, n. 207
La controversia riguardava la determinazione dell’assegno divorzile in favore di una donna dopo un matrimonio durato circa 35 anni, dal quale erano nati quattro figli, tutti maggiorenni e autosufficienti.
Durante il matrimonio, la moglie si era occupata prevalentemente della cura dei figli e della gestione domestica, lavorando contemporaneamente a tempo parziale nell’impresa del marito, il quale aveva potuto dedicarsi pienamente alla propria attività imprenditoriale.
Il Tribunale di Pordenone aveva riconosciuto alla donna un assegno divorzile di 3.000 euro mensili, attribuendogli sia funzione assistenziale sia perequativo-compensativa, in considerazione della rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi e del contributo della moglie alla vita familiare.
Il marito proponeva appello chiedendo la riduzione dell’assegno a non più di 500 euro mensili. Sosteneva che l’ex moglie fosse economicamente autosufficiente, disponendo di redditi lavorativi e risorse patrimoniali proprie, e che non avesse sacrificato alcuna concreta opportunità professionale, essendo priva di una specifica formazione.
La Corte d’Appello di Trieste ha accolto soltanto parzialmente l’impugnazione.
In particolare, ha escluso, a decorrere dall’aprile 2024, la componente assistenziale dell’assegno, quantificata in 600 euro mensili, valorizzando la vendita di un immobile da parte della donna, dalla quale aveva ricavato 150.000 euro, e la sua dimostrata capacità lavorativa, concretizzatasi in occupazioni retribuite per circa 1.000 euro mensili.
Ha invece integralmente confermato la componente perequativo-compensativa di 2.400 euro mensili, riconoscendo che l’impegno della moglie nella cura dei quattro figli e il lavoro part-time prestato nell’impresa familiare avevano consentito al marito di sviluppare la propria attività imprenditoriale.
Secondo la Corte, non poteva condividersi l’argomentazione secondo cui la moglie, non possedendo particolari qualificazioni professionali, non avrebbe rinunciato ad alcuna prospettiva lavorativa. La scelta di dedicarsi prevalentemente alla famiglia aveva infatti inevitabilmente limitato le possibilità di acquisire maggiori competenze, anzianità lavorativa e capacità reddituale.
La Corte ha inoltre ribadito che, nei procedimenti familiari, le parti sono tenute a un effettivo dovere di collaborazione e trasparenza patrimoniale ai sensi dell’art. 473-bis.18 c.p.c. Le allegazioni incomplete sulle proprie condizioni economiche possono essere valutate negativamente sul piano probatorio.
L’assegno divorzile è stato pertanto ridotto a 2.400 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dall’aprile 2024, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/