Il coniuge che abbia contribuito economicamente alla costruzione della casa familiare su un terreno di proprietà dei suoceri non acquista, per effetto dei conferimenti effettuati, alcun diritto reale sull’immobile, operando il principio dell’accessione. La tutela restitutoria delle somme versate può essere esercitata mediante l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., mentre l’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è inammissibile qualora siano astrattamente esperibili altri rimedi giuridici, in ragione del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 2042 c.c. Grava sul soggetto che agisce in restituzione l’onere di dimostrare non soltanto l’effettivo esborso delle somme, ma anche la loro specifica destinazione alla costruzione o all’arredamento dell’immobile. La produzione di fatture, bonifici o altri documenti di pagamento, in assenza di elementi idonei a collegare gli esborsi alla realizzazione della casa familiare, non è sufficiente a fondare la pretesa restitutoria.
Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, sentenza 18 settembre 2026, n. 2947
Un uomo, dopo la separazione dalla moglie, agiva in giudizio insieme ai propri familiari nei confronti dell’ex coniuge e del suocero, successivamente deceduto, chiedendo la restituzione di circa 140.000 euro, asseritamente impiegati per la costruzione e l’arredamento della casa coniugale, edificata su un terreno di proprietà esclusiva del suocero.
Gli attori fondavano la domanda, alternativamente, sulla ripetizione dell’indebito e sull’arricchimento senza causa, sostenendo di aver contribuito alla realizzazione dell’immobile mediante risorse personali, tra cui il trattamento di fine rapporto del padre del marito e ulteriori versamenti effettuati dalla famiglia.
Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l’azione di arricchimento senza causa per difetto del requisito di sussidiarietà, evidenziando l’astratta esperibilità di differenti rimedi restitutori.
Esaminando la domanda ai sensi dell’art. 2033 c.c., il giudice l’ha rigettata per insufficienza della prova degli esborsi e della loro destinazione alla casa familiare. In particolare, le fatture prodotte non dimostravano necessariamente l’avvenuto pagamento, mentre i documenti bancari non consentivano di ricondurre con certezza le somme alla costruzione o all’arredamento dell’immobile.
È stata invece accolta la domanda del marito relativa alla restituzione di 7.500 euro, prelevati dall’ex moglie dal conto corrente sul quale disponeva di delega. Il Tribunale ha precisato che la delega bancaria non comporta l’autorizzazione a trattenere le somme e che spetta al delegato dimostrare l’esistenza di uno specifico titolo che ne giustifichi la disponibilità.
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