In tema di tutela possessoria, l’allontanamento volontario di un coniuge dalla casa familiare, determinato dalla crisi coniugale, non comporta automaticamente la perdita del possesso o della detenzione qualificata dell’immobile, ove non sia accompagnato dall’inequivoca volontà di rinunciare definitivamente al godimento del bene. Integra, pertanto, gli estremi dello spoglio ai sensi dell’art. 1168 c.c. la condotta del coniuge che, in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, sostituisca unilateralmente le serrature dell’abitazione e delle relative pertinenze, impedendo all’altro coniuge di accedervi, anche quando quest’ultimo se ne sia precedentemente allontanato. L’elemento soggettivo dello spoglio, costituito dall’animus spoliandi, è ravvisabile nella consapevole volontà di privare il possessore della disponibilità del bene, senza che assumano rilievo le ragioni della crisi familiare o l’eventuale convinzione dell’autore di esercitare un proprio diritto.
Tribunale di Nola, Sezione Prima Civile, ordinanza 30 settembre 2026
La controversia trae origine dall’allontanamento del marito dalla casa coniugale nell’ottobre 2024, a seguito di una grave crisi matrimoniale. Nel marzo 2025 anche la figlia aveva lasciato l’abitazione per trasferirsi presso il padre.
La moglie, rimasta nell’immobile, aveva unilateralmente sostituito le serrature dell’abitazione e dei box pertinenziali, impedendo al marito e alla figlia di accedere ai locali e di recuperare i propri effetti personali. Era stata inoltre contestata la mancata restituzione di un’autovettura Fiat 500 intestata alla figlia.
Il marito e la figlia proponevano quindi ricorso per reintegrazione nel possesso ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.
La resistente contestava la domanda, sostenendo che entrambi si fossero volontariamente allontanati dall’abitazione, interrompendo ogni effettivo rapporto di possesso con i beni. Giustificava inoltre la sostituzione delle serrature con esigenze di sicurezza.
Il Tribunale di Nola ha accolto il ricorso, osservando che l’allontanamento dalla casa familiare non equivale alla rinuncia definitiva al possesso, soprattutto quando sia conseguenza della conflittualità coniugale.
Nel caso concreto, la permanenza del rapporto materiale con l’immobile risultava confermata dalla presenza di effetti personali, dal pagamento di oneri condominiali e tributari e dall’assenza di comportamenti inequivocabilmente indicativi dell’intenzione di abbandonare il bene.
Il Giudice ha quindi ritenuto che la sostituzione delle serrature, effettuata senza il consenso degli altri aventi diritto e in assenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, costituisse uno spoglio illegittimo.
Ha inoltre precisato che le questioni relative alla crisi matrimoniale e all’eventuale assegnazione dell’immobile appartengono alla cognizione del giudice della separazione e non possono giustificare iniziative unilaterali dirette a escludere l’altro coniuge dal godimento del bene.
Conseguentemente, ha ordinato alla resistente di reintegrare il marito nel possesso dell’abitazione e delle pertinenze, mediante consegna delle chiavi, nonché di restituire alla figlia l’autovettura di sua proprietà.
La resistente è stata infine condannata al pagamento delle spese processuali.
www.cassazione.net