L’assegno divorzile può avere natura esclusivamente assistenziale oppure perequativo-compensativa, in relazione ai presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento. Quando l’attribuzione sia fondata unicamente sull’obiettiva inadeguatezza dei mezzi economici del beneficiario, il relativo credito, in ragione della sua natura alimentare o strettamente assistenziale, non è suscettibile di compensazione con controcrediti vantati dall’ex coniuge, neppure se derivanti da una condanna alle spese processuali.
Diversamente, la compensazione può essere ammessa quando l’assegno abbia funzione esclusivamente perequativo-compensativa.
L’indicazione nel precetto di somme superiori a quelle effettivamente dovute non determina l’inefficacia dell’intero atto, ma soltanto della parte eccedente.
Tribunale ordinario di Tivoli, sentenza 11 agosto 2026, n. 1053
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un ex marito avverso un atto di precetto notificatogli dall’ex moglie per il recupero di arretrati dell’assegno divorzile, riconosciuto con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 148/2019.
La creditrice aveva inizialmente richiesto il pagamento dell’assegno con decorrenza dal deposito del ricorso per divorzio, avvenuto il 10 giugno 2016, nonostante una precedente sentenza, resa tra le stesse parti in sede di opposizione a precetto, avesse già individuato nel 12 settembre 2021, data del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, il momento iniziale dell’obbligazione.
L’ex marito contestava l’ammontare delle somme richieste, eccependo anche la compensazione con un proprio credito di € 2.152,77, derivante dalla condanna dell’ex moglie al pagamento delle spese processuali in un precedente giudizio.
Il Tribunale affronta anzitutto la questione della decorrenza dell’assegno divorzile, ribadendo che, in assenza di una specifica statuizione giudiziale che ne anticipi gli effetti alla data della domanda, l’obbligazione decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status.
Quanto alla compensazione, il giudice distingue la funzione assistenziale dell’assegno divorzile da quella perequativo-compensativa, precisando che soltanto nella seconda ipotesi il credito può essere suscettibile di compensazione.
Nel caso concreto, dall’esame della sentenza di divorzio emergeva che l’assegno era stato riconosciuto esclusivamente per l’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex moglie, priva di stabile occupazione e di proprietà immobiliari. Il Tribunale ne riconosce pertanto la natura esclusivamente assistenziale, escludendo la possibilità di compensarlo con il credito dell’ex marito per le spese di lite.
Infine, il giudice ridetermina il credito azionabile considerando 33 mensilità da € 200, per complessivi € 6.600, dalle quali detrae € 3.800 già assegnati alla creditrice in sede esecutiva.
L’opposizione viene quindi parzialmente accolta, con dichiarazione di inefficacia del precetto per la somma eccedente € 2.800, oltre interessi, rivalutazione ISTAT e competenze dell’atto di precetto. Le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
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