In materia di mantenimento dei figli, l’iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione periodica è consentita anche con riferimento ai crediti futuri, purché derivanti da un rapporto già esistente. Tuttavia, la valutazione del creditore circa la sussistenza del pericolo di inadempimento è soggetta al sindacato giudiziale, sicché il venir meno, anche sopravvenuto, di tale pericolo giustifica la cancellazione della garanzia ipotecaria.
L’iscrizione di ipoteca per un importo notevolmente superiore al credito garantito, ovvero su beni di valore eccedente il credito stesso, non integra di per sé responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., configurabile, ai sensi del primo comma, soltanto qualora il creditore resista con dolo o colpa grave alla domanda di riduzione o cancellazione della garanzia.
Corte d’Appello di Bologna, Sezione I civile, sentenza n. 1163/2026
La controversia trae origine dall’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, per l’importo di 120.000 euro, effettuata da una madre sui beni immobili dell’ex compagno, a garanzia dell’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, stabilito dal Tribunale di Bergamo nella misura di 350 euro mensili. L’iniziativa era stata assunta a fronte di un inadempimento paterno superiore a 12.000 euro. La madre aveva determinato l’importo dell’ipoteca considerando non soltanto gli arretrati maturati, ma anche i contributi futuri, ipotizzando la prosecuzione dell’obbligo di mantenimento fino al ventiseiesimo anno di età del figlio. Successivamente, il padre aveva estinto il debito pregresso e aveva agito davanti al Tribunale di Bologna per ottenere la cancellazione dell’ipoteca e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la cancellazione della garanzia e condannando la madre al pagamento di 3.000 euro a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre a 500 euro in favore della Cassa delle Ammende. La madre proponeva appello, contestando sia la cancellazione dell’ipoteca sia la condanna risarcitoria.
La Corte d’Appello di Bologna ha distinto i due profili.
Quanto alla garanzia ipotecaria, ha confermato la cancellazione, osservando che, sebbene al momento dell’iscrizione sussistesse un concreto pericolo di inadempimento, tale situazione era successivamente venuta meno. Il padre aveva infatti saldato gli arretrati e documentato la regolarità dei pagamenti correnti, anche attraverso un bonifico permanente.
Diversamente, la Corte ha accolto il motivo relativo alla responsabilità aggravata, chiarendo che l’iscrizione di un’ipoteca di importo esorbitante rispetto al credito non costituisce, di per sé, un comportamento illecito. Occorre infatti dimostrare che il creditore abbia resistito alla domanda di cancellazione o riduzione con dolo o colpa grave.
Nel caso concreto, l’entità dell’inadempimento originario, le precedenti alienazioni immobiliari del padre e le difficoltà economiche da lui stesso ammesse rendevano ragionevole il timore della madre circa il futuro soddisfacimento del credito di mantenimento. La Corte ha pertanto revocato la condanna al risarcimento di 3.000 euro e quella al pagamento di 500 euro alla Cassa delle Ammende, confermando invece la cancellazione dell’ipoteca.
Ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi, valorizzando tanto il grave inadempimento originario del padre, che aveva dato causa alla controversia, quanto l’ingiustificata condanna della madre per responsabilità aggravata.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/