In materia di responsabilità genitoriale, il diritto del minore alla bigenitorialità e alla continuità della relazione affettiva con il genitore non collocatario impone che gli incontri protetti, già disposti dall’autorità giudiziaria, siano concretamente e tempestivamente attivati. L’inerzia dei Servizi Sociali e degli enti incaricati, ove determini una situazione di stallo idonea a compromettere i diritti relazionali del minore, giustifica l’adozione di prescrizioni puntuali, con fissazione di termini per l’avvio degli incontri, calendarizzazione ravvicinata e obblighi di monitoraggio e relazione periodica. Il giudice può altresì imporre al genitore collocatario un rigoroso dovere di collaborazione e disporre che l’accompagnamento del minore da e verso lo spazio neutro sia affidato esclusivamente a operatori specializzati, al fine di prevenire possibili condizionamenti e garantire la spontaneità della relazione con l’altro genitore. La ripresa dei rapporti deve realizzarsi attraverso un percorso graduale, protetto e monitorato, orientato al progressivo recupero della relazione affettiva e alla futura liberalizzazione degli incontri.
Sintesi della vicenda
Nell’ambito di un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, il Tribunale di Lecce aveva disposto, con provvedimento del 3 novembre 2025, l’organizzazione di incontri periodici tra un padre e il figlio minore presso uno spazio neutro, con l’ausilio di operatori specializzati.
Nonostante il tempo trascorso, gli incontri non erano stati attivati a causa delle difficoltà organizzative rappresentate dagli enti coinvolti.
Il curatore speciale del minore, con istanza del 14 luglio 2026, segnalava la situazione di stallo, evidenziando il pregiudizio derivante dalla persistente interruzione della relazione padre-figlio.
Il curatore aveva inoltre interloquito con le professioniste del Centro per l’autismo che seguivano il minore. Dal confronto era emerso che non sussistevano condizioni sanitarie tali da sconsigliare gli incontri e che un Centro per la Famiglia avrebbe potuto gestire il percorso protetto.
Il Tribunale ha accolto l’istanza del curatore speciale, rilevando che l’inerzia degli enti stava comprimendo i diritti relazionali del minore e rischiava di determinare un deterioramento irreversibile del rapporto con il padre.
Il giudice ha quindi disposto:
L’attivazione dello spazio neutro entro il 5 settembre 2026, con almeno due incontri infrasettimanali e possibilità di successivo ampliamento.
La trasmissione di una prima relazione sull’andamento degli incontri entro il 5 ottobre 2026, seguita da aggiornamenti bimestrali.
L’obbligo per la madre di collaborare con gli operatori e rispettare le prescrizioni impartite dai Servizi Sociali.
La segnalazione nelle relazioni di eventuali condotte ostruzionistiche materne.
L’affidamento dell’accompagnamento del minore allo spazio neutro e del successivo rientro a casa a un operatore del Centro per la Famiglia, escludendo l’accompagnamento materno per evitare possibili condizionamenti.
Il provvedimento conferma l’udienza dell’8 ottobre 2026 per verificare, nel contraddittorio delle parti, l’andamento del percorso e adottare le eventuali determinazioni successive.
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