In materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, le somme versate durante il matrimonio per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia si presumono corrisposte in adempimento degli obblighi di contribuzione e solidarietà familiare di cui all’art. 143 c.c. e, pertanto, non sono ripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Il coniuge che agisca per ottenere la restituzione delle somme a titolo di mutuo, ai sensi dell’art. 1813 c.c., è tenuto a dimostrare non soltanto l’avvenuta dazione del denaro, ma anche l’esistenza di uno specifico accordo negoziale dal quale derivi l’obbligo di restituzione. Tale obbligo non può essere desunto dalla mera alimentazione esclusiva di un conto corrente cointestato o dall’emissione di assegni bancari destinati all’acquisto dell’immobile.
L’azione sussidiaria di arricchimento senza causa, prevista dall’art. 2041 c.c., presuppone invece la dimostrazione che l’attribuzione patrimoniale sia estranea ai doveri coniugali e alle obbligazioni naturali e risulti priva di una giusta causa. A tal fine, occorre valutare la proporzionalità dei versamenti rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali complessive del coniuge che li ha effettuati, considerando anche il contributo dell’altro coniuge attraverso il lavoro domestico e la cura dei figli.
La mera superiorità quantitativa degli esborsi sostenuti da uno dei coniugi non è sufficiente a fondare il diritto alla restituzione.
Sintesi della vicenda
Un uomo conveniva in giudizio l’ex moglie chiedendo la restituzione di €36.412, sostenendo di averle concesso un mutuo infruttifero per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile intestato esclusivamente alla donna. L’immobile, acquistato nel 2016 per €90.000, era stato successivamente ristrutturato e rivenduto nel 2018 per oltre €120.000. Una parte del ricavato era stata impiegata dalla moglie per acquistare un altro immobile, poi concesso in locazione. L’attore sosteneva di aver finanziato l’operazione mediante denaro proveniente dalla propria attività lavorativa e dalla famiglia d’origine, attraverso un conto corrente cointestato ma alimentato prevalentemente da lui. Chiedeva quindi:
In via principale, l’accertamento del contratto di mutuo e la restituzione di €36.412.
In via subordinata, un indennizzo di pari importo per arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c.
La convenuta contestava l’esistenza di un prestito, sostenendo che l’immobile fosse stato acquistato per essere destinato a nuova casa familiare e che i versamenti costituissero espressione degli obblighi di solidarietà coniugale.Evidenziava inoltre di essersi occupata prevalentemente della casa e dei figli, svolgendo anche un’attività lavorativa part-time.
Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande. Quanto al mutuo, ha ritenuto che l’attore non avesse dimostrato l’esistenza di un accordo di restituzione. La semplice provenienza delle somme dal marito e il loro impiego nell’acquisto dell’immobile non erano sufficienti a provare il contratto. Quanto all’arricchimento senza causa, il giudice ha accertato che l’acquisto dell’immobile era inserito in un progetto di vita familiare, essendo destinato a diventare la nuova abitazione della famiglia. Ha inoltre valorizzato il contributo della moglie attraverso il lavoro domestico e l’accudimento dei figli, considerandolo una componente essenziale e paritetica rispetto all’attività lavorativa esterna. Non risultava neppure dimostrato che i versamenti avessero superato in misura rilevante le condizioni economiche complessive del marito. Il Tribunale ha pertanto escluso il diritto alla restituzione, riconoscendo negli obblighi di solidarietà coniugale la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali.
Ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla distinta somma di €10.000 versata dal marito al suocero e condannato l’attore al pagamento delle spese di lite.
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