Disciplina europea della competenza giurisdizionale, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni
Il Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, introduce una disciplina uniforme di diritto internazionale privato relativa agli effetti patrimoniali delle unioni registrate che presentano elementi di internazionalità.
Il Regolamento risponde all’esigenza di garantire certezza giuridica alle coppie unite mediante un istituto formalmente registrato, quando il loro rapporto coinvolga più Stati: ad esempio, perché i partner hanno cittadinanze diverse, risiedono all’estero oppure possiedono beni situati in Paesi differenti.
La disciplina riguarda la gestione dei beni durante l’unione e le conseguenze patrimoniali del suo scioglimento o della morte di uno dei partner.
Il Regolamento non istituisce un modello europeo di unione registrata, né obbliga gli Stati membri a riconoscere tale istituto nel proprio diritto interno. Stabilisce, invece, criteri comuni per individuare il giudice competente, determinare la legge applicabile e favorire la circolazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici.
Si tratta di uno strumento parallelo al Regolamento (UE) 2016/1103, dedicato ai regimi patrimoniali tra coniugi. La distinzione fondamentale risiede nel rapporto giuridico disciplinato: il Regolamento 1103/2016 riguarda il matrimonio, mentre il Regolamento 1104/2016 riguarda le unioni registrate.
Entrambi gli strumenti sono stati adottati mediante cooperazione rafforzata e sono applicabili, tra gli altri Stati partecipanti, anche in Italia dal 29 gennaio 2019.
Fonte normativa: Regolamento (UE) 2016/1104, testo consolidato e rettificato, disponibile su EUR-Lex .
Il Regolamento disciplina gli effetti patrimoniali delle unioni registrate aventi carattere transnazionale.
Per unione registrata si intende un regime di comunione di vita tra due persone la cui costituzione richiede una registrazione obbligatoria prevista dalla legge.
Materie comprese:
Proprietà e gestione dei beni dei partner.
Diritti e obblighi patrimoniali reciproci.
Responsabilità per debiti e passività.
Divisione e liquidazione dei beni.
Effetti patrimoniali nei confronti dei terzi.
Materie escluse:
Esistenza, validità e riconoscimento dell’unione.
Obbligazioni alimentari.
Successioni.
Capacità giuridica dei partner.
Sicurezza sociale.
Natura dei diritti reali e formalità di iscrizione nei registri.
Il Regolamento non disciplina, quindi, l’assegno alimentare eventualmente dovuto a un partner, né i diritti successori derivanti dalla morte dell’altro.
Il Regolamento individua il giudice competente attraverso criteri di collegamento, privilegiando, quando possibile, la concentrazione delle controversie.
1. Morte di un partner – art. 4
È competente il giudice dello Stato membro investito della successione ai sensi del Regolamento 650/2012, per le questioni patrimoniali connesse.
2. Scioglimento o annullamento – art. 5
Il giudice investito dello scioglimento o annullamento può decidere anche sugli effetti patrimoniali connessi, purché vi sia accordo dei partner.
3. Negli altri casi – art. 6
Si applicano, in ordine successivo, i seguenti criteri:
Residenza abituale comune.
Ultima residenza abituale comune, se uno dei partner vi risiede ancora.
Residenza abituale del convenuto.
Cittadinanza comune.
Stato secondo la cui legge l’unione è stata costituita.
Ulteriori disposizioni:
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Articolo |
Regola |
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Art. 7 |
Possibilità di accordo scritto di scelta del foro nei limiti previsti. |
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Art. 8 |
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto, alle condizioni previste. |
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Art. 9 |
Competenza alternativa in caso di declinatoria del giudice di uno Stato che non contempla l’istituto. |
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Art. 10 |
Competenza sussidiaria limitata agli immobili situati nello Stato. |
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Art. 11 |
Forum necessitatis, in presenza di condizioni eccezionali. |
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Art. 19 |
Possibilità di richiedere provvedimenti provvisori e cautelari anche al giudice di uno Stato diverso da quello competente per il merito. |
Il Regolamento adotta il principio dell’unità della legge applicabile: una sola legge disciplina gli effetti patrimoniali dell’unione, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.
La legge individuata può essere anche quella di uno Stato non partecipante al Regolamento, in virtù del principio di applicazione universale.
I partner possono scegliere, di comune accordo, una delle seguenti leggi, purché attribuisca effetti patrimoniali all’istituto dell’unione registrata:
Legge dello Stato di residenza abituale di entrambi o di uno dei partner.
Legge dello Stato di cittadinanza di almeno uno dei partner.
Legge dello Stato secondo la quale l’unione è stata costituita.
Il cambiamento della legge applicabile durante l’unione produce, di regola, effetti soltanto per il futuro, salvo diverso accordo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
Gli artt. 23-25 disciplinano i requisiti formali e sostanziali della scelta della legge e delle convenzioni patrimoniali.
In assenza di scelta, si applica la legge dello Stato secondo la cui legge l’unione registrata è stata costituita.
Deroga eccezionale
Su richiesta di un partner, il giudice può applicare la legge dell’ultima residenza abituale comune se:
La residenza in tale Stato è durata per un periodo significativamente lungo.
Entrambi i partner hanno fatto affidamento su quella legge nell’organizzazione dei rapporti patrimoniali.
La deroga incontra limiti temporali e non può pregiudicare i diritti dei terzi.
Differenza rispetto al Regolamento 1103/2016: per i coniugi, in mancanza di scelta, il criterio principale è la prima residenza abituale comune dopo il matrimonio; per le unioni registrate, invece, è la legge dello Stato di costituzione dell’unione.
La legge individuata regola, tra l’altro:
La classificazione dei beni e il passaggio da una categoria all’altra.
I poteri di amministrazione e disposizione.
La responsabilità per i debiti.
La divisione e liquidazione del patrimonio.
Gli effetti patrimoniali nei rapporti con i terzi.
L’art. 28 introduce specifiche regole di tutela dei terzi, limitando l’opponibilità della legge applicabile quando il terzo non la conosceva né era tenuto a conoscerla.
Restano inoltre salve le norme di applicazione necessaria del foro (art. 30) e la clausola di ordine pubblico (art. 31).
Il Regolamento favorisce la circolazione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate tra gli Stati membri partecipanti.
Occorre distinguere il riconoscimento, che opera automaticamente, dall’esecuzione, per la quale è necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto.
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Istituto |
Disciplina |
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Riconoscimento – art. 36 |
Automatico, senza procedimento particolare. |
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Motivi di diniego – art. 37 |
Tra gli altri, ordine pubblico, violazione dei diritti di difesa e incompatibilità con altre decisioni. |
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Divieto di riesame – art. 40 |
Non è ammesso il riesame del merito della decisione straniera. |
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Esecuzione – art. 42 |
Richiede una dichiarazione di esecutività nello Stato membro richiesto. |
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Documenti – artt. 45-46 |
Copia autentica della decisione e attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine. |
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Impugnazioni – artt. 49-50 |
È prevista la possibilità di ricorrere contro la decisione sulla dichiarazione di esecutività. |
Attenzione: a differenza del Regolamento 2019/1111, il Regolamento 1104/2016 non elimina l’exequatur per l’esecuzione delle decisioni.
Il Regolamento disciplina anche la circolazione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie.
Art. 58: gli atti pubblici hanno negli altri Stati membri la stessa efficacia probatoria riconosciuta nello Stato d’origine, o gli effetti più comparabili.
Art. 59: gli atti pubblici esecutivi possono essere dichiarati esecutivi in un altro Stato membro.
Art. 60: analoga procedura è prevista per le transazioni giudiziarie esecutive.
La disciplina è particolarmente importante per gli accordi patrimoniali formalizzati mediante atti notarili.
Data generale di applicazione del Regolamento.
Distinzione fondamentale:
Le norme processuali si applicano, in linea generale, ai procedimenti avviati da tale data.
Le norme sulla legge applicabile si applicano ai partner che hanno registrato l’unione o scelto la legge applicabile a partire da tale data.
Sono previste specifiche disposizioni transitorie per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.
Per le unioni registrate anteriormente al 29 gennaio 2019, in assenza di una successiva scelta della legge, non si applicano automaticamente i criteri del capo III.
Due cittadini italiani costituiscono un’unione registrata in Germania e successivamente trasferiscono la residenza abituale in Italia. Durante l’unione acquistano un immobile in Francia.
Al momento dello scioglimento nasce una controversia sulla divisione dei beni.
Come procedere?
Verificare la data di costituzione dell’unione e l’applicabilità temporale del Regolamento.
Individuare il giudice competente secondo gli artt. 4-11.
Verificare se i partner abbiano scelto la legge applicabile.
In mancanza di scelta, applicare, di regola, la legge tedesca, quale legge dello Stato di costituzione dell’unione.
Applicare tale legge all’intero patrimonio, compreso l’immobile francese, ferme restando le disposizioni sulle formalità di registrazione e sui diritti reali.
La residenza italiana dei partner non determina automaticamente l’applicazione della legge italiana ai loro rapporti patrimoniali.
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Profilo |
Reg. 1103/2016 |
Reg. 1104/2016 |
|---|---|---|
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Rapporti disciplinati |
Matrimonio |
Unioni registrate |
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Materia |
Regimi patrimoniali coniugali |
Effetti patrimoniali delle unioni |
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Scelta della legge |
Ammessa |
Ammessa, se la legge attribuisce effetti patrimoniali all’unione |
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Legge in mancanza di scelta |
In primo luogo, prima residenza abituale comune dopo il matrimonio |
Legge dello Stato di costituzione dell’unione |
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Competenza in caso di scioglimento |
Concentrazione secondo l’art. 5, con accordo richiesto in determinate ipotesi |
Accordo dei partner necessario |
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Riconoscimento |
Automatico |
Automatico |
|
Esecuzione |
Exequatur |
Exequatur |
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