Il Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, disciplina i regimi patrimoniali tra coniugi nelle situazioni che presentano elementi di internazionalità, introducendo regole uniformi in materia di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.
Il Regolamento è stato adottato mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata e si applica soltanto negli Stati membri partecipanti, tra i quali figura l’Italia. È applicabile, in linea generale, dal 29 gennaio 2019, ferme le specifiche disposizioni transitorie.
L’obiettivo è garantire certezza giuridica nella gestione e nella liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, evitando che la presenza di beni in Stati diversi, il trasferimento della residenza o la diversa cittadinanza dei coniugi determinino incertezze sulla legge applicabile e sul giudice competente.
Il Regolamento riguarda gli effetti patrimoniali del matrimonio, sia nei rapporti tra i coniugi sia nei confronti dei terzi, derivanti dal matrimonio o dal suo scioglimento.
Rientrano nel suo ambito, ad esempio, l’individuazione dei beni comuni e personali, i poteri di amministrazione e disposizione dei beni, la responsabilità per i debiti e la liquidazione del regime patrimoniale.
Restano invece escluse le obbligazioni alimentari, le successioni, la validità del matrimonio, la capacità giuridica dei coniugi e le questioni relative alla natura dei diritti reali e all’iscrizione dei diritti nei pubblici registri, nei termini precisati dall’art. 1.
Il Regolamento non introduce un regime patrimoniale europeo uniforme: individua il giudice competente e la legge nazionale applicabile alla controversia, lasciando al diritto sostanziale designato la disciplina dei rapporti patrimoniali.
La distinzione fondamentale è questa: Bruxelles II-ter disciplina la giurisdizione in materia di separazione e divorzio; Roma III individua la legge applicabile alla crisi matrimoniale; il Regolamento 2016/1103 riguarda invece gli effetti patrimoniali del matrimonio e la liquidazione del regime patrimoniale.
Il Regolamento favorisce la concentrazione delle controversie patrimoniali davanti al giudice già investito della successione o della crisi matrimoniale. In mancanza di tale collegamento, operano criteri autonomi.
Concentrazione davanti al giudice della successione
Se un giudice è investito della successione di un coniuge ai sensi del Regolamento (UE) 650/2012, i giudici dello stesso Stato sono competenti anche sulle questioni relative al regime patrimoniale connesse alla successione.
Concentrazione davanti al giudice della crisi matrimoniale
Il giudice competente per la separazione, il divorzio o l’annullamento può conoscere anche delle questioni relative al regime patrimoniale connesse alla domanda.
In alcune ipotesi, tuttavia, è necessario l’accordo dei coniugi sulla competenza, ad esempio quando la giurisdizione matrimoniale si fonda sulla residenza abituale dell’attore protrattasi per un anno o per sei mesi alle condizioni previste dalla normativa europea.
Quando non operano gli artt. 4 e 5, si applicano, in ordine gerarchico, i seguenti criteri:
Nei casi contemplati dall’art. 6, le parti possono concordare la competenza esclusiva dei giudici:
Dello Stato la cui legge è applicabile ai sensi dell’art. 22 o dell’art. 26, par. 1, lett. a) o b).
Dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio.
L’accordo deve essere scritto, datato e firmato.
La competenza può derivare anche dalla comparizione del convenuto davanti al giudice di uno Stato la cui legge è applicabile secondo le disposizioni richiamate dall’articolo.
Non opera se la comparizione è finalizzata a contestare la competenza, né nei casi indicati dagli artt. 4 e 5, par. 1.
Art. 9: competenza alternativa quando il giudice non riconosce il matrimonio ai fini del procedimento patrimoniale.
Art. 10: competenza sussidiaria limitata agli immobili situati nello Stato membro.
Art. 11: forum necessitatis, in circostanze eccezionali, quando il procedimento non può ragionevolmente essere instaurato o svolto in uno Stato terzo strettamente collegato alla controversia.
È possibile chiedere provvedimenti provvisori e cautelari al giudice di uno Stato membro anche quando la giurisdizione sul merito appartiene ai giudici di un altro Stato.
Il Regolamento introduce un sistema uniforme che valorizza l’autonomia dei coniugi. In mancanza di scelta, la legge viene individuata attraverso criteri oggettivi.
Due principi sono particolarmente importanti: l’applicazione universale della legge individuata e l’unità della legge applicabile.
|
Norma |
Principio |
|---|---|
|
Art. 20 |
Applicazione universale: la legge individuata si applica anche se appartiene a uno Stato non partecipante al Regolamento. |
|
Art. 21 |
Unità della legge applicabile: un’unica legge disciplina tutti i beni, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. |
Esempio: due coniugi hanno beni immobili in Italia, Francia e Germania. Il loro regime patrimoniale è disciplinato da un’unica legge, anche se i beni si trovano in Stati differenti, ferme le disposizioni relative ai diritti reali, ai registri e all’opponibilità ai terzi.
I coniugi o futuri coniugi possono scegliere, o modificare, la legge applicabile al loro regime patrimoniale.
La scelta può riguardare:
Modifica della legge durante il matrimonio
La modifica produce, di regola, effetti soltanto per il futuro, salvo diverso accordo.
L’eventuale retroattività non può pregiudicare i diritti dei terzi.
Art. 23: requisiti formali dell’accordo sulla scelta della legge.
Art. 24: consenso e validità sostanziale dell’accordo.
Art. 25: requisiti formali della convenzione matrimoniale.
La forma minima è quella scritta, con data e firma di entrambi i coniugi, salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle leggi individuate dal Regolamento.
Attenzione: la scelta della legge applicabile e la convenzione matrimoniale sono atti distinti, anche quando vengono contenuti nel medesimo documento.
Si applica il primo criterio concretamente utilizzabile.
Prima residenza abituale comune dopo il matrimonio
È il criterio principale.
Si applica la legge dello Stato nel quale i coniugi hanno stabilito la loro prima residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio.
Cittadinanza comune al momento del matrimonio
Se manca una prima residenza abituale comune, si applica la legge dello Stato di cittadinanza comune.
Se i coniugi hanno più cittadinanze comuni, questo criterio non opera.
Collegamento più stretto
In mancanza dei precedenti criteri, si applica la legge dello Stato con il quale i coniugi presentavano congiuntamente il collegamento più stretto al momento della celebrazione del matrimonio.
Regola da ricordare
Prima residenza comune → cittadinanza comune → collegamento più stretto.
L’art. 26, par. 3, consente, in via eccezionale e su richiesta di uno dei coniugi, di applicare la legge di uno Stato diverso da quello della prima residenza abituale comune.
Occorre dimostrare che:
I coniugi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente più lungo.
Entrambi hanno fatto affidamento sulla legge di tale Stato nell’organizzazione dei rapporti patrimoniali.
La disposizione disciplina anche la decorrenza degli effetti, tutela i diritti dei terzi ed esclude il meccanismo quando ricorrono determinate convenzioni matrimoniali anteriori.
La legge individuata dal Regolamento disciplina, tra l’altro:
La classificazione dei beni come comuni o personali.
Il passaggio dei beni da una categoria all’altra.
La responsabilità di un coniuge per i debiti dell’altro.
I poteri di amministrazione e disposizione dei beni.
Lo scioglimento del regime patrimoniale e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni.
Gli effetti del regime nei rapporti con i terzi.
La validità sostanziale delle convenzioni matrimoniali.
|
Norma |
Disciplina |
|---|---|
|
Art. 28 |
La legge applicabile al regime patrimoniale non è opponibile al terzo, salvo che questi la conoscesse o fosse tenuto a conoscerla usando la dovuta diligenza. Sono previste specifiche presunzioni di conoscenza e regole alternative. |
|
Art. 29 |
Adattamento, ove necessario e possibile, di un diritto reale straniero al diritto equivalente più vicino previsto dall’ordinamento in cui viene invocato. |
|
Art. 30 |
Applicazione delle norme di applicazione necessaria del foro. |
|
Art. 31 |
Possibilità di escludere una disposizione straniera manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico. |
|
Art. 32 |
Esclusione del rinvio: si applica il diritto sostanziale designato, non le sue norme di diritto internazionale privato. |
Indicazione pratica: quando la controversia riguarda un immobile situato all’estero, occorre distinguere la legge che disciplina il regime patrimoniale dalle norme relative alla natura dei diritti reali, alla pubblicità immobiliare e all’iscrizione nei registri.
Il Regolamento facilita la circolazione delle decisioni sui regimi patrimoniali tra coniugi attraverso il principio del riconoscimento automatico. Tuttavia, a differenza del Regolamento Bruxelles II-ter, non elimina l’exequatur: per procedere all’esecuzione di una decisione straniera è necessaria una preventiva dichiarazione di esecutività, secondo la procedura prevista dal Regolamento.
|
Norma |
Contenuto |
|---|---|
|
Art. 36 |
Riconoscimento automatico delle decisioni senza procedimento speciale. |
|
Art. 37 |
Motivi di diniego del riconoscimento. |
|
Art. 40 |
Divieto di riesame del merito della decisione straniera. |
|
Art. 42 |
Necessità della dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto. |
|
Artt. 44–47 |
Procedura per ottenere la dichiarazione di esecutività e documentazione necessaria. |
|
Artt. 49–51 |
Impugnazione della dichiarazione di esecutività e successivi ricorsi. |
|
Art. 58 |
Accettazione degli atti pubblici e relativa efficacia probatoria. |
|
Artt. 59–60 |
Esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. |
Acquisire la decisione
Procurarsi una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.
Richiedere l’attestato europeo
L’autorità giurisdizionale dello Stato d’origine rilascia, su richiesta della parte interessata, l’attestato mediante il formulario previsto dall’art. 45.
Richiedere la dichiarazione di esecutività
Presentare la domanda all’autorità competente dello Stato membro nel quale si intende procedere all’esecuzione.
Procedere all’esecuzione
Una volta ottenuta la dichiarazione di esecutività, è possibile procedere secondo le regole applicabili nello Stato richiesto, salvi gli eventuali rimedi previsti.
È indispensabile distinguere l’applicazione delle norme processuali da quella delle norme sulla legge applicabile.
Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione
Il Regolamento si applica, in linea generale, ai procedimenti instaurati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse dal 29 gennaio 2019.
È prevista una specifica disciplina per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse dopo tale data in procedimenti precedentemente instaurati.
Legge applicabile
Il Capo III si applica soltanto ai coniugi che:
Hanno contratto matrimonio dopo il 29 gennaio 2019.
Oppure hanno effettuato una scelta della legge applicabile dopo tale data.
Attenzione: per un matrimonio celebrato prima del 29 gennaio 2019, in assenza di una successiva scelta della legge, non è possibile applicare automaticamente i criteri dell’art. 26. Occorre verificare le norme di diritto internazionale privato applicabili al caso.
Caso 1 – Coniugi italiani sposati nel 2022 e residenti in Francia
Due cittadini italiani si sposano nel 2022 e stabiliscono la loro prima residenza abituale comune in Francia, senza scegliere la legge applicabile.
Il regime patrimoniale è disciplinato dalla legge francese ai sensi dell’art. 26, par. 1, lett. a).
La cittadinanza italiana comune non prevale sulla prima residenza abituale comune.
Caso 2 – Coniugi con immobili in più Stati
Due coniugi hanno beni immobili in Italia e Germania. Il loro regime patrimoniale è disciplinato dalla legge italiana.
In forza dell’art. 21, la legge italiana disciplina unitariamente il regime patrimoniale, indipendentemente dalla collocazione dei beni.
Restano ferme le norme applicabili ai diritti reali, alla pubblicità immobiliare e alla tutela dei terzi.
Caso 3 – Matrimonio celebrato nel 2015
Due coniugi si sono sposati nel 2015 e non hanno successivamente scelto la legge applicabile.
Sebbene il procedimento di divisione patrimoniale venga instaurato nel 2026, il Capo III del Regolamento non è automaticamente applicabile.
Occorre individuare la legge applicabile secondo le pertinenti norme di diritto internazionale privato.
Il Regolamento (UE) 2016/1103 costituisce lo strumento fondamentale per la disciplina dei regimi patrimoniali tra coniugi nelle controversie internazionali che rientrano nel suo ambito applicativo.
I principi essenziali sono la concentrazione della giurisdizione, l’autonomia dei coniugi nella scelta della legge, l’unità della legge applicabile a tutti i beni e la circolazione delle decisioni.
Tre regole da ricordare: in assenza di scelta, il collegamento principale è la prima residenza abituale comune dopo il matrimonio; la legge individuata disciplina l’intero patrimonio, indipendentemente dalla collocazione dei beni; per l’esecuzione delle decisioni straniere resta necessaria la dichiarazione di esecutività.
Particolare attenzione deve essere riservata alla disciplina transitoria dell’art. 69, che limita l’applicazione delle norme sulla legge applicabile in relazione alla data del matrimonio o della successiva scelta.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.