In materia di mantenimento della prole, le spese straordinarie cosiddette routinarie, destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli e caratterizzate dalla certezza e prevedibilità del loro ripetersi, anche a intervalli temporali ampi, integrano l’assegno periodico di mantenimento e possono essere azionate direttamente in forza dell’originario titolo giudiziale, senza necessità di un autonomo giudizio di accertamento, purché il genitore creditore alleghi e documenti gli esborsi effettivamente sostenuti, consentendone la quantificazione mediante una mera operazione aritmetica. Rientrano in tale categoria, in relazione alle circostanze concrete, le spese scolastiche, mediche e sportive, comprese quelle per esami diagnostici, cure odontoiatriche e ortopediche, libri di testo, rette di convitto già frequentato dal minore e viaggi strettamente funzionali al suo percorso terapeutico. Il preventivo accordo dell’altro genitore non costituisce condizione indefettibile per il rimborso, poiché il dissenso non può tradursi in un insindacabile potere di veto rispetto a spese necessarie alla tutela del superiore interesse del figlio. Nel caso di affidamento cosiddetto superesclusivo, il mancato consenso del genitore non affidatario non impedisce il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie, prive di carattere voluttuario e non sproporzionate rispetto ai redditi e al tenore di vita familiare.Restano, invece, comprese nell’assegno ordinario, e non sono autonomamente ripetibili, le spese caratterizzate da ordinarietà in senso stretto, quali il trasporto urbano e le uscite didattiche giornaliere.
Tribunale di Foggia, Sezione III civile, sentenza 7 settembre 2026, n. 1868
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un padre avverso un atto di precetto notificatogli dalla madre dei figli, con il quale veniva intimato il pagamento di € 6.997,96, comprensivi degli onorari di precetto, per il rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute nell’interesse della prole, sulla base della precedente sentenza di divorzio.
Il padre contestava la pretesa sostenendo che alcune spese, in quanto imprevedibili, richiedessero un autonomo giudizio di accertamento; altre fossero prive di adeguata documentazione oppure derivassero da scelte genitoriali non condivise, alle quali egli aveva espressamente manifestato opposizione. Eccepiva inoltre che le spese di trasporto fossero già comprese nell’assegno ordinario.
La madre, titolare dell’affidamento cosiddetto superesclusivo, produceva un prospetto analitico delle spese, ricevute, bonifici, prescrizioni mediche e corrispondenza intercorsa con il padre, sostenendo la piena debenza degli importi richiesti.
Il Tribunale rileva preliminarmente che il padre non aveva formulato contestazioni specifiche sui singoli esborsi documentati né sulla loro effettiva destinazione ai bisogni dei figli.
Procede quindi a distinguere le diverse categorie di spesa, verificandone la natura alla luce del concreto contesto familiare, e all’esito accoglie dunque parzialmente l’opposizione, dichiarando l’inefficacia del precetto limitatamente a € 288,05 (Spese di trasporto urbano e uscite didattiche giornaliere, già coperte dall’assegno.) e confermandone l’efficacia per il residuo
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