Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto dall’art. 317-bis c.c., costituisce una posizione giuridica autonoma, la cui tutela deve essere esercitata nelle forme processuali previste dall’ordinamento e sempre in funzione dell’interesse del minore.
La disposizione trova applicazione esclusivamente agli ascendenti, mentre gli altri parenti che abbiano instaurato un rapporto affettivo significativo con il minore possono far valere le proprie istanze nell’ambito di un procedimento ex art. 333 c.c., ove deducano un pregiudizio derivante dall’interruzione o dalla cessazione ingiustificata della relazione.
I provvedimenti che disciplinano i tempi e le modalità di frequentazione del minore con gli ascendenti e gli altri parenti, quando siano finalizzati alla conservazione delle relazioni affettive e non incidano direttamente sull’esercizio della responsabilità genitoriale, restano estranei all’ambito applicativo del reclamo previsto dall’art. 473-bis.24 c.p.c.
La mera previsione di incontri in numero limitato, anche se organizzati in un contesto conflittuale, non integra di per sé una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale.
Cassazione civile, ordinanza n. 26471 del 7/9/2026
Sintesi della vicenda
La controversia riguarda una bambina rimasta orfana della madre biologica nel 2019. La minore, riconosciuta alla nascita soltanto dalla madre, aveva successivamente ottenuto il riconoscimento della filiazione paterna in via giudiziale. Dopo il decesso della madre, il Tribunale di Cassino aveva disposto l’affidamento condiviso della bambina al padre e alla zia materna, presso la quale la minore era stata collocata, riconoscendo alla zia un ruolo centrale nella continuità delle cure. Nel 2021 il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto il collocamento immediato della bambina presso il padre, attribuendogli il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, ma garantendo la prosecuzione della frequentazione con la famiglia materna. Successivamente erano stati instaurati diversi procedimenti riguardanti i rapporti della minore con la zia materna, il nonno materno e gli altri componenti del nucleo familiare d’origine. Il contesto era caratterizzato da una crescente conflittualità tra gli adulti, tanto da rendere necessario un intervento di sostegno psicologico e di mediazione. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con ordinanza del 13 agosto 2025, aveva disposto la ripresa degli incontri della bambina con la zia, il nonno materno e il nucleo familiare della zia, stabilendo modalità e frequenze differenziate. Il provvedimento prevedeva, tra l’altro, incontri periodici con la zia e il nonno e attribuiva al curatore della minore il compito di individuare i giorni degli incontri, con facoltà di assumere le decisioni necessarie in caso di mancato accordo tra le parti. I genitori proponevano reclamo, lamentando principalmente la violazione del contraddittorio, la mancata partecipazione del padre al procedimento e l’incidenza del provvedimento sulla responsabilità genitoriale. La Corte d’Appello dell’Aquila dichiarava il reclamo inammissibile, ritenendo che l’ordinanza avesse natura essenzialmente organizzativa e non fosse riconducibile ai provvedimenti reclamabili ex art. 473-bis.24 c.p.c. La decisione veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione, che conferma l’inammissibilità del reclamo. Secondo i giudici di legittimità, il provvedimento impugnato si limitava a confermare un numero contenuto di incontri con i parenti materni, senza incidere direttamente sull’affidamento, sul collocamento o sull’esercizio della responsabilità genitoriale.