Il coniuge che ha sottoscritto un ricorso per separazione consensuale può cambiare idea? Fino a quando può revocare il consenso? E cosa accade se il ripensamento interviene dopo l’udienza o dopo l’omologazione?
La separazione consensuale si fonda sull’accordo dei coniugi, non soltanto sulla decisione di vivere separati, ma anche sulla regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici e, in presenza di figli, sulle condizioni che li riguardano.
Può tuttavia accadere che, dopo aver sottoscritto e depositato il ricorso congiunto, uno dei coniugi cambi idea, non condivida più le condizioni concordate oppure decida di non voler più procedere alla separazione.
Il principio generale è che il consenso alla separazione consensuale può essere revocato unilateralmente prima dell’omologazione, purché la revoca sia manifestata ritualmente nel procedimento.
Occorre distinguere il momento in cui interviene la revoca, le modalità attraverso le quali viene manifestata e gli effetti dell’accordo eventualmente già omologato.
La disciplina della separazione consensuale trova il proprio fondamento nell’art. 158 c.c. e, sul piano processuale, nell’art. 473-bis.51 c.p.c.
L’art. 158 c.c. stabilisce che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.
L’accordo costituisce dunque il presupposto essenziale della separazione consensuale, ma necessita del controllo giudiziale per acquistare efficacia.
Il Tribunale verifica la sussistenza del consenso, la compatibilità delle condizioni con le disposizioni inderogabili e, in presenza di figli, la rispondenza degli accordi al loro interesse.
La giurisprudenza ha evidenziato la natura negoziale della separazione consensuale, distinguendo il contenuto necessario dell’accordo dalle eventuali pattuizioni patrimoniali ulteriori.
In particolare, Cass. civ., Sezioni Unite, 29 luglio 2021, n. 21761, ha approfondito la natura degli accordi patrimoniali inseriti nella separazione consensuale, riconoscendo l’ammissibilità di trasferimenti immobiliari contenuti negli accordi sottoposti al controllo giudiziale.
Sul principio della necessaria persistenza dell’accordo e sulla funzione dell’omologazione si richiamano inoltre:
Trib. Bergamo, sez. famiglia, sent. n. 2089/2023;
Trib. Monza, sez. IV, sent. n. 2232/2023;
Trib. Roma, sent. 11 luglio 2024, n. 11852;
Trib. Messina, sez. I, sentt. nn. 1368 e 1387/2023.
La persistenza del consenso di entrambi i coniugi costituisce il presupposto necessario affinché il procedimento possa concludersi con l’omologazione.
La prima ipotesi è quella del coniuge che, dopo aver sottoscritto il ricorso congiunto, comunica di non voler più procedere alla separazione prima dell’udienza fissata dal Tribunale.
In questo caso, la revoca del consenso determina il venir meno del presupposto necessario per l’omologazione.
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Lecce, sentenza 27 febbraio 2025, n. 144.
Nel caso esaminato, uno dei coniugi aveva revocato il consenso prima dell’udienza, prevista mediante deposito di note scritte. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso, evidenziando che la separazione consensuale presuppone un accordo unitario, espressione dell’autodeterminazione dei coniugi.
Il giudice non può sostituire la propria decisione alla volontà delle parti né trasformare automaticamente la separazione consensuale in giudiziale.
Il principio trova riscontro anche in Trib. Bergamo, sent. n. 2089/2023; Trib. Monza, sent. n. 2232/2023; Trib. Catanzaro, sent. n. 1741/2018; Trib. Trani, sent. n. 55/2022.
Più delicata è l’ipotesi in cui i coniugi abbiano già confermato il loro accordo in udienza, ma uno dei due cambi idea prima dell’omologazione.
Sul punto assume particolare rilievo il Tribunale di Venezia, provvedimento 31 marzo 2025, che ha affermato la necessità della persistenza del consenso fino all’omologazione.
Secondo tale orientamento, la revoca manifestata anche da uno soltanto dei coniugi prima dell’omologazione determina l’improcedibilità del ricorso, poiché viene meno la base negoziale sulla quale deve fondarsi il provvedimento giudiziale.
L’accordo, infatti, non acquista efficacia esterna fino all’omologazione.
Ne deriva che la sottoscrizione del ricorso e la successiva conferma dell’accordo non rendono, di per sé, irrevocabile il consenso.
Occorre tuttavia considerare che la questione della revoca successiva alla conferma dell’accordo in udienza non è stata affrontata in modo uniforme dalla giurisprudenza.
L’orientamento favorevole alla revocabilità fino all’omologazione deve pertanto essere distinto da quello che attribuisce maggiore stabilità al consenso già confermato davanti al giudice.
Un profilo di particolare interesse pratico riguarda le modalità attraverso le quali il coniuge deve manifestare il proprio ripensamento.
Non è sufficiente che la parte comunichi privatamente al proprio avvocato di non voler più procedere alla separazione.
Il dissenso deve essere formalizzato e portato a conoscenza del giudice nell’ambito del procedimento.
Sul punto è intervenuto il Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 10 giugno 2026, n. 9093.
La pronuncia ha esaminato una revoca comunicata soltanto nei rapporti interni tra la parte e il difensore, senza che il dissenso fosse successivamente trasposto in un atto processuale o comunicato al giudice e alla controparte.
Il Tribunale ha ritenuto che tale comunicazione privata non impedisse l’omologazione dell’accordo.
La decisione valorizza il principio di autoresponsabilità e la tutela dell’affidamento dell’altro coniuge, escludendo che una revoca rimasta estranea al procedimento possa essere successivamente invocata per ottenere la nullità della separazione omologata.
Sul piano pratico, il coniuge che intende revocare il consenso deve quindi assicurarsi che la propria volontà sia formalmente rappresentata al Tribunale prima dell’omologazione.
La revoca potrà essere manifestata in udienza oppure mediante un atto processuale depositato tempestivamente. Nel caso di udienza sostituita da note scritte, il dissenso dovrà essere espresso nelle forme processuali consentite.
La revoca ritualmente manifestata prima dell’omologazione impedisce al Tribunale di attribuire efficacia all’accordo.
Le conseguenze sono essenzialmente tre.
1 – Il procedimento consensuale non può proseguire. La giurisprudenza utilizza formule quali improcedibilità o non luogo a provvedere. Le diverse qualificazioni processuali non devono, tuttavia, essere considerate automaticamente equivalenti.
2 – Il giudice non può imporre le condizioni originariamente concordate. Venuto meno il consenso, il Tribunale non può sostituirsi alla volontà negoziale dei coniugi.
3 – Non è possibile convertire automaticamente il procedimento in una separazione giudiziale. Il coniuge che intenda comunque ottenere la separazione dovrà promuovere un autonomo procedimento contenzioso, salvo che sussistano i presupposti per una diversa soluzione processuale concordata.
In questo senso si collocano Trib. Bergamo, sent. n. 2089/2023; Trib. Catanzaro, sent. n. 1741/2018; Trib. Trani, sent. n. 55/2022.
Il principio dell’impossibilità di conversione automatica è stato ribadito anche da Trib. Lecce, sent. n. 144/2025.
Una volta intervenuta l’omologazione, il consenso non può più essere semplicemente revocato per effetto di un ripensamento unilaterale.
Occorre distinguere due situazioni.
Le condizioni della separazione possono essere modificate quando intervengano circostanze nuove che giustifichino una diversa regolamentazione dei rapporti tra i coniugi o con i figli.
Il riferimento sostanziale è costituito dall’art. 156, ultimo comma, c.c. e, sul piano processuale, dall’art. 473-bis.29 c.p.c.
La Cassazione, sez. VI, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18530, ha evidenziato che la revisione non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accordo sulla base di un semplice ripensamento o di circostanze già esistenti al momento della sua conclusione.
La modifica presuppone giustificati motivi sopravvenuti che abbiano alterato l’equilibrio sulla base del quale erano state concordate le condizioni.
Diversa è l’ipotesi in cui il consenso sia stato prestato in presenza di errore essenziale, dolo o violenza morale.
Sul punto si richiamano Trib. Roma, sent. 11 luglio 2024, n. 11852, e Trib. Novara, sent. n. 219/2017.
Occorre però distinguere il contenuto necessario della separazione dalle pattuizioni patrimoniali eventuali, relative a diritti disponibili.
La possibilità di esperire i rimedi negoziali non può essere automaticamente estesa alla pronuncia sullo status o alle disposizioni relative ai figli.
In questa prospettiva assumono rilievo anche Cass. civ., Sezioni Unite, 29 luglio 2021, n. 21761, e Corte d’appello di Firenze, sez. III, sentenza 29 aprile 2026, n. 1797.
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Momento della revoca |
Conseguenze |
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Dopo la sottoscrizione del ricorso, prima del deposito |
L’accordo può essere ritirato; non si procede al deposito congiunto senza il consenso di entrambi. |
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Dopo il deposito, prima dell’udienza |
La revoca unilaterale determina l’improcedibilità del ricorso. |
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Dopo l’udienza, prima dell’omologazione |
Secondo l’orientamento favorevole alla revocabilità, il dissenso ritualmente manifestato impedisce l’omologazione. |
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Revoca comunicata soltanto all’avvocato |
Non è sufficiente se non viene ritualmente portata nel procedimento. |
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Dopo l’omologazione |
Non è ammessa la semplice revoca unilaterale. Restano i rimedi di modifica delle condizioni e, nei limiti consentiti, quelli relativi ai vizi del consenso. |
La separazione consensuale presuppone una volontà concorde dei coniugi, che deve sussistere non soltanto al momento della sottoscrizione del ricorso, ma anche nella fase che conduce all’omologazione, secondo l’orientamento favorevole alla revocabilità del consenso fino a tale momento.
Il coniuge può dunque revocare il proprio consenso prima dell’omologazione, ma deve farlo tempestivamente e attraverso modalità processualmente idonee.
La revoca impedisce la definizione consensuale del procedimento, senza comportare la sua automatica trasformazione in separazione giudiziale.
Dopo l’omologazione, invece, il semplice ripensamento non è sufficiente: occorre ricorrere agli specifici strumenti previsti dall’ordinamento.
Il punto centrale è quindi distinguere il diritto di revocare il consenso prima dell’omologazione dalla possibilità di modificare o impugnare un accordo già omologato.
La revoca del consenso nella separazione consensuale deve essere distinta da quella nel divorzio a domanda congiunta.
La differenza deriva dalla diversa natura dei due procedimenti.
Nella separazione consensuale, l’accordo dei coniugi costituisce il presupposto essenziale dell’omologazione.
Nel divorzio congiunto, invece, il Tribunale deve pronunciare una decisione costitutiva fondata sull’accertamento dei presupposti previsti dall’art. 3 della legge n. 898/1970.
La Corte di cassazione, con sentenza 24 luglio 2018, n. 19540, ha chiarito che la revoca unilaterale del consenso al divorzio non determina automaticamente l’improcedibilità della domanda: il giudice deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia.
La distinzione emerge anche da Cass. civ., nn. 6664/1998, 10463/2018 e 28727/2023.
In giurisprudenza di merito si richiamano inoltre:
Trib. Novara, sez. I, sent. n. 219/2017;
Trib. Catanzaro, sez. I, sent. n. 1741/2018;
Trib. Lamezia Terme, sez. I, sent. n. 658/2020;
Trib. Venezia, sez. II, sent. n. 1087/2021;
Trib. Trani, sez. A1, sent. n. 55/2022.
Occorre quindi distinguere il venir meno della volontà di divorziare dal dissenso sopravvenuto sulle condizioni economiche e relative ai figli.
La revoca unilaterale non determina necessariamente l’arresto del procedimento di divorzio, a differenza di quanto avviene nella separazione consensuale.
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