Quando un minore provoca un danno a un’altra persona, chi è tenuto a risarcirlo? I genitori rispondono sempre delle condotte dei figli? Quale responsabilità ricade sugli insegnanti quando il fatto avviene durante l’orario scolastico?
La risposta richiede di distinguere due diverse ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile, il cui criterio fondamentale di differenziazione è rappresentato dalla capacità di intendere e di volere dell’autore materiale del danno.
La minore età, infatti, non comporta automaticamente l’incapacità di intendere e di volere: quest’ultima deve essere valutata concretamente, tenendo conto dell’età, della maturità e delle circostanze del fatto.
La prima distinzione riguarda l’imputabilità del fatto dannoso, disciplinata dall’art. 2046 c.c.
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Profilo |
Art. 2047 c.c. |
Art. 2048 c.c. |
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Autore del danno |
Persona incapace di intendere o di volere |
Minore capace di intendere e di volere; allievo o apprendista |
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Soggetto responsabile |
Sorvegliante |
Genitori, tutore, precettore o maestro d’arte |
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Fondamento |
Dovere di sorveglianza |
Doveri di educazione e/o vigilanza |
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Prova liberatoria |
Dimostrare di non aver potuto impedire il fatto |
Dimostrare di non aver potuto impedire il fatto |
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Responsabilità dell’autore |
Esclusa, salvo l’ipotesi prevista dall’art. 2046 c.c. |
Sussiste se l’autore è imputabile |
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Equa indennità |
Prevista dal secondo comma |
Non prevista |
La differenza è essenziale: se il minore è incapace di intendere o di volere, trova applicazione l’art. 2047; se è capace, viene in rilievo l’art. 2048, ricorrendone gli ulteriori presupposti.
L’art. 2047 c.c. disciplina il danno cagionato da una persona incapace di intendere o di volere.
L’incapacità deve sussistere al momento del fatto e può riguardare tanto un minore quanto una persona maggiorenne.
Chi risponde del danno?
Il soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace: ad esempio, un genitore o chi abbia assunto uno specifico obbligo di vigilanza.
Come può liberarsi dalla responsabilità?
Deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante l’adozione delle misure di sorveglianza esigibili nelle concrete circostanze.
Il giudice può condannare l’incapace al pagamento di un’equa indennità, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti.
L’equa indennità non costituisce un risarcimento integrale del danno, ma uno strumento di tutela del danneggiato previsto dal secondo comma dell’art. 2047 c.c.
Quando il minore è capace di intendere e di volere, può rispondere personalmente del fatto illecito.
Accanto alla sua responsabilità, l’art. 2048 c.c. prevede quella dei genitori, purché ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma, tra cui la minore età, la mancata emancipazione e la coabitazione.
La disposizione contempla anche la responsabilità del tutore per le persone soggette alla tutela che abitano con lui.
Riguarda l’inadeguatezza dell’educazione impartita al figlio, con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza e dei diritti altrui.
Riguarda l’insufficiente controllo esercitato sul minore, da valutare in rapporto all’età, alla maturità e alle circostanze concrete.
I genitori devono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
La prova non si esaurisce nella dimostrazione di non essere stati presenti al momento dell’illecito: assume rilievo anche l’educazione impartita al figlio e l’adeguatezza della vigilanza esercitata.
Ciò non significa, tuttavia, che i genitori siano tenuti a controllare costantemente ogni movimento del figlio. Le modalità della vigilanza devono essere proporzionate all’età e al grado di autonomia del minore.
ESEMPIO Un adolescente aggredisce un coetaneo provocandogli lesioni. Se capace di intendere e di volere, risponde personalmente dell’illecito; possono inoltre risponderne i genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c.
Il secondo comma dell’art. 2048 c.c. disciplina la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte per i danni provocati dai loro allievi e apprendisti nel periodo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza.
Il fondamento è individuato nella culpa in vigilando.
Fatto illecito commesso dall’allievo.
Capacità di intendere e di volere dell’autore.
Danno provocato a un terzo.
Fatto verificatosi durante il periodo di vigilanza.
Il precettore deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, avendo adottato le misure preventive e di vigilanza concretamente esigibili.
La responsabilità è collegata al periodo durante il quale l’allievo si trova sotto la vigilanza del precettore.
La semplice dimostrazione dell’imprevedibilità dell’episodio non è sempre sufficiente: occorre considerare anche l’adeguatezza delle misure preventive adottate.
Non necessariamente.
L’affidamento del minore alla scuola trasferisce agli insegnanti l’obbligo di vigilanza per il periodo di affidamento, ma non esclude automaticamente la responsabilità dei genitori per eventuali carenze educative causalmente rilevanti.
Le due responsabilità possono quindi concorrere, purché siano accertati i rispettivi presupposti.
Occorre distinguere due situazioni:
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Situazione |
Disciplina |
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L’alunno provoca un danno a un compagno |
Può trovare applicazione l’art. 2048, comma 2, c.c. |
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L’alunno si procura un danno |
Viene in rilievo la responsabilità della scuola per violazione degli obblighi di protezione e vigilanza, secondo le regole della responsabilità contrattuale. |
La responsabilità dell’istituto scolastico per il danno che l’alunno procura a sé stesso trova fondamento nell’obbligo di protezione derivante dal rapporto instaurato con l’iscrizione scolastica.
Non si tratta, pertanto, della medesima fattispecie disciplinata dall’art. 2048, comma 2, c.c., che riguarda il danno arrecato dall’allievo a un terzo.
La responsabilità civile per i danni cagionati dai minori non è automatica e non può essere ricondotta indistintamente ai genitori o agli insegnanti.
L’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento richiede di verificare, anzitutto, la capacità di intendere e di volere dell’autore materiale del fatto e, successivamente, la natura e l’estensione degli obblighi di educazione e vigilanza gravanti sui diversi soggetti.
La distinzione tra gli artt. 2047 e 2048 c.c. assume quindi un’importanza decisiva tanto nella prospettiva del danneggiato, che deve individuare correttamente il soggetto responsabile, quanto in quella del genitore o del sorvegliante chiamato a fornire la prova liberatoria.