In tema di mantenimento della prole, la condizione di disoccupazione del genitore non collocatario non è, di per sé, sufficiente a escludere o a ridurre l’obbligo contributivo, poiché ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Il genitore privo di occupazione ha pertanto il dovere di attivarsi concretamente nella ricerca di un’attività lavorativa idonea a consentirgli di adempiere agli obblighi economici derivanti dalla genitorialità, non integrando la mera perdita o mancanza del lavoro un’oggettiva impossibilità di farvi fronte. La determinazione del contributo deve avvenire mediante una valutazione comparativa delle risorse economiche di entrambi i genitori, tenendo conto altresì dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno e della valenza economica dei compiti domestici e di cura. In caso di affidamento condiviso, è inoltre legittima l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico Universale al genitore collocatario, quando questi conviva stabilmente con i figli e ne sostenga in via immediata i bisogni e le esigenze quotidiane.
Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. I civile, sentenza 12 agosto 2026, n. 1122
Nell’ambito di un giudizio di separazione, il Tribunale di Castrovillari aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre, ponendo a carico della madre un contributo complessivo di € 400 mensili per il mantenimento dei tre figli, compreso quello maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre proponeva appello chiedendo la revoca dell’obbligo contributivo o, in subordine, la sua riduzione a complessivi € 200 mensili. Deduceva di essere disoccupata, di avere avuto da poco un quarto figlio, di non possedere una stabile qualificazione professionale e di dover sostenere spese abitative e di trasporto, contrapponendo la propria situazione a quella del padre, inserito nell’attività di ristorazione della famiglia.
La Corte rigetta il gravame. La mera disoccupazione non esonera il genitore dall’obbligo di mantenimento: il genitore deve attivarsi e impegnarsi nella ricerca di un’occupazione, proprio per poter far fronte agli obblighi connessi alla scelta della genitorialità. Nel caso concreto, inoltre, il Tribunale aveva correttamente comparato le condizioni economiche delle parti e considerato la capacità lavorativa di entrambi; neppure la nuova maternità risultava aver determinato un comprovato depauperamento economico tale da giustificare la riduzione.
La Corte accoglie invece la richiesta paterna relativa all’Assegno Unico Universale, disponendone l’attribuzione integrale al padre, presso il quale i figli sono collocati e convivono. Richiamando Cass. civ. n. 4672/2025, afferma che anche nell’affidamento condiviso il giudice può attribuire il 100% dell’AUU al genitore collocatario, soprattutto quando questi provveda direttamente alle esigenze quotidiane dei figli; nel caso concreto rileva anche la modesta entità del contributo materno, inferiore a € 140 per ciascun figlio.
L’appello viene quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e attribuzione dell’Assegno Unico al padre.
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