In tema di separazione personale, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e il contributo per il mantenimento dei figli decorrono, di regola, dalla domanda giudiziale, anche quando la sentenza definitiva ne ridetermini in aumento l’importo rispetto a quello provvisoriamente stabilito, qualora l’incremento non dipenda da sopravvenute modificazioni delle condizioni economico-patrimoniali dell’obbligato, ma da una diversa valutazione di circostanze già esistenti al momento dell’introduzione del giudizio. Nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti possono essere considerati anche gli utili non distribuiti della società di cui il coniuge obbligato sia socio, in quanto concorrenti a rappresentarne l’effettiva e complessiva capacità economica.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 26 agosto 2026, n. 24776
Sintesi della vicenda
Nell’ambito di un giudizio di separazione, la Corte d’Appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Treviso, aveva posto a carico del marito un assegno mensile di € 1.500 in favore della moglie e un contributo di ulteriori € 1.500 mensili per la figlia minore, prevalentemente collocata presso la madre, oltre all’80% delle spese straordinarie.
La Corte territoriale aveva valorizzato la rilevante disparità economica tra i coniugi, il tenore di vita elevato goduto durante il matrimonio, durato circa diciannove anni, nonché la situazione della moglie, che percepiva uno stipendio di circa € 1.300/1.400 mensili ed era gravata dal mutuo per l’abitazione. Quanto alla figlia, quasi sedicenne, aveva considerato sia le sue crescenti esigenze sia la prevalente collocazione presso la madre.
Il marito ricorreva per Cassazione contestando, fra l’altro, la retrodatazione alla domanda di separazione degli aumenti degli assegni, la considerazione degli utili non distribuiti delle società di cui era socio, la quantificazione del mantenimento della figlia in rapporto agli effettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valutazione del tenore di vita.
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
Sul primo profilo ha ribadito che i provvedimenti presidenziali hanno natura interinale: la sentenza può quindi aumentare l’assegno con effetto ex tunc dalla domanda giudiziale, quando l’aumento derivi dal riesame degli stessi elementi economici esistenti fin dall’origine e non da un successivo mutamento della situazione patrimoniale dell’obbligato.
Di particolare rilievo è il principio affermato in relazione agli utili societari non distribuiti: il socio obbligato al mantenimento non può pretendere che siano automaticamente esclusi dalla valutazione della propria situazione economica. Anche i risultati positivi della società non distribuiti sotto forma di dividendi possono infatti essere considerati nella valutazione comparativa necessaria per stabilire an e quantum del mantenimento.
Quanto al mantenimento della figlia, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito perché fondata non soltanto sulla collocazione prevalente presso la madre, ma anche sulla diversa capacità economica dei genitori, sull’età della minore e sull’elevato tenore di vita familiare, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 337-ter c.c.
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