Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto dall’art. 317-bis c.c., non ha carattere assoluto né può essere esercitato incondizionatamente, poiché trova il proprio limite esclusivo nel superiore interesse del minore. Il rapporto con i nonni è meritevole di tutela soltanto quando il loro coinvolgimento si traduca in una cooperazione virtuosa con i genitori nell’adempimento dei doveri educativi e contribuisca alla realizzazione di un progetto formativo sereno, equilibrato e funzionale allo sviluppo della personalità del minore. Il giudice può pertanto limitare, restringere o escludere la frequentazione con gli ascendenti quando essa arrechi un concreto pregiudizio al minore o quando la conflittualità con i genitori raggiunga livelli tali da compromettere il suo equilibrio psicofisico ed emotivo. Non è invece sufficiente, di per sé, la mera conflittualità tra adulti, dovendo sempre accertarsi in concreto la ricaduta della relazione sul benessere del bambino.
Il diritto previsto dall’art. 317-bis c.c. ha inoltre natura peculiare: pur essendo riconosciuto agli ascendenti, è funzionale principalmente alla tutela del minore e alla continuità delle relazioni affettive familiari. Ne consegue che i nonni non sono titolari di una posizione sovrapponibile alla responsabilità genitoriale né di un diritto alla frequentazione paritario rispetto a quello dei genitori.
Cass. civile sentenza 20 agosto 2026, n. 24717
Sintesi della vicenda
I nonni materni di due minori avevano chiesto al Tribunale per i minorenni di Potenza di poter instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti ai sensi dell’art. 317-bis c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, prevedendo incontri protetti con cadenza quindicinale presso i Servizi sociali.
La decisione si inseriva in una situazione familiare fortemente conflittuale. Il Tribunale aveva rilevato che l’istruttoria non aveva fornito riscontri sufficienti alle condotte vessatorie attribuite ai nonni dalla figlia, pur riconoscendo l’esistenza di una grave conflittualità familiare. Riteneva tuttavia necessario assicurare ai minori una relazione con gli ascendenti in ambiente protetto.
I genitori proponevano reclamo. La Corte d’Appello di Potenza confermava il provvedimento, ritenendo non dimostrate condotte vessatorie dei nonni nei confronti della figlia e considerando la conflittualità familiare, pur esistente, non sufficiente da sola a giustificare l’esclusione dei rapporti tra nonni e nipoti.
I genitori ricorrevano quindi per cassazione, lamentando, tra l’altro, che il diritto degli ascendenti fosse stato riconosciuto senza un’effettiva verifica del beneficio concreto per i minori, denunciando la forte conflittualità familiare, l’assenza di un significativo rapporto pregresso tra nonni e nipoti e l’omessa ammissione di approfondimenti istruttori, tra cui CTU e ascolto dei minori.
La Cassazione coglie l’occasione per chiarire che il diritto dei nonni alla relazione con i nipoti è certamente riconosciuto dall’ordinamento, ma è subordinato all’esclusivo interesse del minore: il giudice può limitarlo o escluderlo qualora la frequentazione sia fonte di tensioni o pregiudizio per il bambino. La semplice conflittualità tra nonni e genitori, però, non determina automaticamente l’esclusione del rapporto, occorrendo verificarne concretamente gli effetti sui minori
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