In materia di Assegno Unico e Universale, pur spettando ordinariamente la prestazione in pari misura ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, anche in caso di affidamento condiviso il giudice può attribuirne integralmente la percezione al genitore collocatario e convivente con i figli, in considerazione della funzione assistenziale della misura e del preminente interesse della prole. Quando tale attribuzione derivi da un accordo dei coniugi recepito nella sentenza di separazione, con espressa rinuncia dell’altro genitore alla propria quota del 50%, l’accordo è valido ed efficace e l’ente erogatore è tenuto a conformare le modalità di pagamento al titolo giudiziale, non potendo subordinare l’erogazione integrale all’espletamento, da parte del genitore rinunciante, di una specifica procedura telematica. Sussistono i presupposti della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. qualora la mancata erogazione integrale privi il genitore collocatario dei mezzi necessari al sostentamento dei figli, assumendo la prestazione, nel caso concreto, una funzione strettamente alimentare.
Tribunale di Napoli Nord, ordinanza ex art. 700 c.p.c., 21 luglio 2026
Sintesi della vicenda
A seguito della separazione personale, i coniugi avevano concordato l’affidamento condiviso dei figli con permanenza presso la madre. La sentenza di separazione del Tribunale di Napoli Nord n. 593/2025 aveva posto a carico del padre un contributo di mantenimento di € 400 mensili e aveva espressamente recepito la sua rinuncia alla metà dell’Assegno Unico, pari a € 347,55, beneficio che la madre già percepiva integralmente.
Nonostante il provvedimento giudiziale, l’ente erogatore aveva rifiutato di riconoscere alla madre il 100% dell’AUU, sostenendo che la rinuncia del padre dovesse essere formalizzata attraverso la specifica procedura telematica prevista dall’Istituto e che soltanto successivamente la madre avrebbe potuto presentare domanda per ottenere l’intero beneficio. La donna, dopo numerosi solleciti rimasti senza esito, proponeva quindi ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, osservando che l’AUU è una misura assistenziale destinata al sostegno della genitorialità e al mantenimento della prole. La regola della ripartizione paritaria non impedisce che, anche nell’affidamento condiviso, l’intero assegno venga attribuito al genitore collocatario e convivente con i figli. Nel caso concreto, inoltre, non si trattava neppure di operare ex novo tale attribuzione: esisteva già una sentenza di separazione che recepiva l’accordo dei genitori e riconosceva alla madre la percezione integrale dell’assegno.
È stato riconosciuto anche il periculum in mora. La ricorrente percepiva infatti un reddito mensile di € 500, sosteneva un canone di locazione di € 550 oltre alle utenze e l’AUU rappresentava l’unico cespite familiare destinato al mantenimento dei figli, non risultando versato dal padre neppure l’assegno di mantenimento. In tale situazione la prestazione assumeva una funzione sostanzialmente alimentare, rendendo ammissibile la tutela cautelare anche se avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando il diritto della madre a percepire il 100% dell’Assegno Unico, conformemente alla sentenza di separazione, e ha condannato l’ente a corrisponderle l’intera prestazione, compresa la quota maturata e non erogata, con decorrenza dal 25 giugno 2025, data di comunicazione della sentenza, sino alla definizione dell’eventuale giudizio di merito o a diversa determinazione nelle forme di legge. Le ulteriori domande sono state respinte in quanto estranee all’oggetto della fase cautelare.
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