In pendenza del giudizio di separazione, i maltrattamenti psicologici perpetrati dal marito nei confronti della moglie, la dipendenza da alcol e l’utilizzazione della figlia minore quale strumento di ricatto emotivo giustificano l’adozione dell’ordine di protezione, quando le condotte di sopraffazione risultino documentalmente provate, anche attraverso messaggi WhatsApp non episodici, contenenti pesanti e volgari apprezzamenti rivolti alla persona della coniuge e riferiti tanto alla sua sfera economica quanto a quella personale e comportamentale. Il divieto di avvicinamento e di contatto può tuttavia essere limitato alla sola moglie quando la figlia, pur avendo assistito alle condotte violente, non ne sia stata direttamente destinataria: in tal caso può essere mantenuta un’ordinaria frequentazione padre-figlia, predisponendo modalità di consegna della minore idonee a impedire il contatto tra i genitori
Trib. Urbino ordinanza 6 luglio 2026
Sintesi della vicenda
La vicenda si inserisce in un procedimento di separazione giudiziale nel quale la moglie aveva chiesto un ordine di protezione nei confronti del marito, denunciando maltrattamenti psicologici, dipendenza da alcol e l’utilizzo della figlia undicenne come strumento di ricatto emotivo. A sostegno delle proprie allegazioni aveva prodotto messaggi WhatsApp, ritenuti dal Tribunale non episodici e caratterizzati da pesanti e volgari apprezzamenti rivolti alla donna, riferiti sia alla sua sfera economica sia a quella personale.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta e ha disposto l’allontanamento del marito dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi alla moglie a meno di 200 metri e il divieto di contatti, anche telematici, salvo comunicazioni scritte relative alla figlia. L’ordine di protezione è stato però limitato alla sola moglie, poiché la minore, pur avendo assistito alle condotte violente, non ne era stata direttamente destinataria.
La figlia è stata quindi affidata a entrambi i genitori e collocata presso la madre, con assegnazione a quest’ultima della casa familiare. Il padre ha conservato una frequentazione ordinaria con la minore, con passaggi presso l’abitazione dei nonni paterni per evitare incontri tra i genitori: un pomeriggio alla settimana e fine settimana alterni con pernottamento.
Sul piano economico, il padre è stato obbligato a versare 400 euro mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie; l’Assegno unico è stato attribuito integralmente alla madre.
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