In tema di affidamento dei figli minori, l’affidamento c.d. super esclusivo, comportando l’esclusione del genitore non affidatario anche dalla partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio, costituisce una misura fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, riconducibile al sistema delle misure conformative e ablative di cui agli artt. 330 e 333 c.c. La sua adozione richiede, pertanto, un quid pluris rispetto ai presupposti dell’affidamento esclusivo, rappresentato dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli imputabili al genitore non affidatario e causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, rispetto al pregiudizio per il minore.
La mera elevata conflittualità tra i genitori, anche quando possa ostacolare l’assunzione tempestiva di decisioni necessarie per la salute del minore, può giustificare l’attribuzione a uno solo dei genitori del potere decisionale nello specifico settore sanitario, ma non legittima automaticamente l’estromissione dell’altro da tutte le decisioni di maggiore interesse e dall’esercizio della responsabilità genitoriale. La misura adottata deve rispettare il principio di proporzionalità, essere fondata su una valutazione individualizzata e attuale della situazione familiare e risultare concretamente funzionale al superiore interesse del minore.
Cass. civile ord. 23 luglio 2026, n. 23938
Sintesi della vicenda
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre; la Corte d’appello, investita del reclamo paterno, aveva confermato la scelta qualificandola come affidamento “super esclusivo”, con attribuzione alla madre anche delle decisioni di maggiore interesse. Tale regime era stato giustificato dall’elevata conflittualità tra i genitori e, soprattutto, dalle condizioni di salute della bambina, affetta da agenesia tiroidea e bisognosa di cure costanti e di decisioni sanitarie tempestive.
La Cassazione ha ritenuto questa misura sproporzionata: la conflittualità genitoriale e le esigenze di salute della minore potevano giustificare l’attribuzione alla sola madre delle decisioni in materia sanitaria, per evitare ritardi pregiudizievoli, ma non l’esclusione del padre da tutte le decisioni di maggiore interesse. In assenza dell’indicazione di specifiche condotte paterne gravemente pregiudizievoli, non risultava infatti giustificata una così ampia compressione della responsabilità genitoriale, tanto più che erano emerse criticità personali in entrambi i genitori e la necessità del supporto dei servizi socio-sanitari.
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