In materia di mantenimento dei figli, il mancato preventivo accordo tra i genitori non esclude automaticamente il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse del minore. Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente né ad informare l’altro genitore per tutte le spese sostanzialmente certe nel loro verificarsi o destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro preciso ammontare, quali le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie. Anche per le spese straordinarie che richiederebbero il previo accordo, la sua mancanza non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso della quota gravante sull’altro genitore: spetta infatti al giudice verificare se le spese siano effettivamente rispondenti al preminente interesse del minore, utili, necessarie e compatibili con il tenore di vita della famiglia. Nel caso di specie sono stati ritenuti rimborsabili, pur in assenza di preventivo consenso paterno, i costi sostenuti dalla madre per le cure odontoiatriche del figlio e per le rette di un istituto scolastico privato, in quanto le prime costituivano un intervento terapeutico necessario e le seconde risultavano funzionali al percorso formativo del minore e al suo futuro inserimento lavorativo.
Cass. civile, ordinanza 23 luglio 2026, n. 23946
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dal padre avverso un decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ordinato di corrispondere alla madre la somma di € 6.281,40, pari al 50% delle spese straordinarie da quest’ultima anticipate nell’interesse del figlio.
Le spese riguardavano:
Il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava integralmente la decisione.
Il giudice di secondo grado osservava che il preventivo consenso dell’altro genitore non era necessario per tutte le spese certe nel loro verificarsi e destinate a ripetersi con regolarità, quali le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie. Inoltre, anche qualora si tratti di spese straordinarie soggette a preventiva concertazione, la mancanza dell’accordo non determina automaticamente l’irripetibilità della spesa, dovendo il giudice verificare la concreta rispondenza della stessa all’interesse del minore.
Applicando tali principi, la Corte territoriale riteneva che le terapie odontoiatriche fossero indispensabili per risolvere le problematiche dentarie del figlio e che la frequenza dell’istituto scolastico privato fosse funzionale al conseguimento di un titolo di studio utile al suo futuro inserimento nel mondo del lavoro. Valutava altresì la sostenibilità economica delle spese rispetto alle condizioni reddituali della famiglia.
Il padre proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro:
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
La Suprema Corte ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui il preventivo accordo riguarda esclusivamente le spese straordinarie caratterizzate da rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, mentre non è richiesto per le spese certe e destinate a ripetersi periodicamente. Ha inoltre precisato che anche quando il previo accordo sarebbe stato opportuno, la sua omissione non esclude di per sé il diritto al rimborso, essendo sufficiente che il giudice accerti la conformità della spesa all’interesse del minore e al tenore di vita familiare. Nel caso concreto tali presupposti erano stati puntualmente verificati dalla Corte d’appello con riguardo sia alle cure odontoiatriche sia alle rette scolastiche, sicché il padre è stato condannato al rimborso della quota di propria spettanza.
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