In materia di mantenimento dei figli, il genitore che agisce in via esecutiva per il rimborso delle spese straordinarie deve fornire, già nella fase del precetto, una documentazione rigorosa, completa e intellegibile idonea a consentire al debitore l’immediata verifica dell’an e del quantum della pretesa. Qualora il titolo preveda la preventiva concertazione delle spese, il creditore deve altresì dimostrare l’esistenza dell’accordo o, in difetto, la riconducibilità della spesa all’interesse della prole. La mera elencazione delle spese o il deposito di documentazione generica non soddisfano l’onere probatorio e determinano l’inefficacia del precetto per la parte relativa alle spese straordinarie.
Trib. Napoli sentenza 20/6/2026
Sintesi della vicenda
Un padre proponeva opposizione a un atto di precetto notificatogli dall’ex coniuge per oltre 107.000 euro, di cui circa 27.000 euro per rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento e oltre 75.000 euro per spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli.
L’opponente contestava soprattutto la parte relativa alle spese straordinarie, sostenendo che molte di esse fossero in realtà spese ordinarie già comprese nell’assegno di mantenimento (abbigliamento, calzature, carburante, farmaci da banco), che mancasse il preventivo accordo richiesto dal titolo e che la documentazione prodotta fosse insufficiente a dimostrare il credito.
Il Tribunale ha ritenuto legittima la pretesa relativa agli arretrati derivanti dall’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento, non contestata nel merito. Diversamente, ha accolto le censure riguardanti le spese straordinarie, evidenziando che molte voci rivendicate erano in realtà spese ordinarie e che, per le restanti, mancava una prova adeguata sia dell’effettivo sostenimento sia dell’eventuale accordo preventivo richiesto dal titolo giudiziale.
Il giudice ha richiamato il recente orientamento della Cassazione secondo cui il creditore deve consentire già con il precetto una verifica immediata e puntuale della pretesa, non essendo sufficiente produrre meri elenchi o documentazione generica. Per tali ragioni il precetto è stato dichiarato inefficace per la parte eccedente l’importo di euro 31.123,18, corrispondente sostanzialmente agli arretrati ISTAT e relativi accessori.
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