I crediti derivanti dall’obbligo di mantenimento dei figli, in ragione della loro natura sostanzialmente alimentare e della loro indisponibilità, non possono essere oggetto di compensazione ai sensi degli artt. 447 e 1246 c.c. Ne consegue che il genitore beneficiario non può opporre in compensazione, rispetto a un credito vantato dall’altro genitore, somme asseritamente dovute a titolo di mantenimento arretrato o spese straordinarie per il figlio, trattandosi di crediti destinati alla soddisfazione delle esigenze del minore e pertanto irrinunciabili e non compensabili.
Trib. Catanzaro sent. n. 1417 del 21 aprile 2026
Sintesi della vicenda
Una donna proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’ex coniuge per il rimborso del 50% di una cartella esattoriale che il marito aveva integralmente pagato. L’opponente non contestava l’esistenza del credito azionato, ma eccepiva la compensazione con propri crediti derivanti da assegni di mantenimento arretrati e spese straordinarie sostenute per il figlio comune.
L’ex marito contestava la sussistenza dei crediti opposti in compensazione, eccependo altresì la prescrizione di parte delle pretese e l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, affermando che i crediti relativi al mantenimento dei figli hanno natura sostanzialmente alimentare e sono quindi sottratti alla compensazione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. n. 11689/2018), il giudice ha evidenziato che tali crediti sono indisponibili, irrinunciabili e destinati alla tutela del minore. Pertanto, la compensazione non è ammissibile, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle singole poste creditorie dedotte dall’opponente. Conseguentemente il decreto ingiuntivo è stato confermato.
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