In materia di assegno divorzile, il coniuge che invochi la funzione perequativo-compensativa dell’assegno è tenuto a provare non solo la disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti, ma anche il nesso causale tra tale squilibrio e le scelte condivise di conduzione della vita familiare, dimostrando di avere sacrificato concrete opportunità professionali e reddituali in favore della famiglia. In difetto di tale prova, può comunque essere riconosciuto un assegno divorzile con funzione esclusivamente assistenziale qualora emerga l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente e l’oggettiva impossibilità di procurarseli, anche in considerazione dell’età avanzata e delle concrete prospettive occupazionali. Inoltre, il diritto alla quota del TFR dell’ex coniuge sussiste soltanto se il trattamento sia maturato successivamente alla proposizione della domanda di divorzio e ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
Trib. Bologna sent. n. 267 del 26 marzo 2026
Sintesi della vicenda
Un medico in pensione chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’eliminazione dell’assegno di mantenimento corrisposto alla moglie separata, pari a circa 4.810 euro mensili. La moglie, sessantatreenne, chiedeva invece il riconoscimento di un assegno divorzile di pari importo, sostenendo di avere rinunciato alla propria carriera lavorativa per dedicarsi alla famiglia e alla crescita della figlia, oltre alla corresponsione del 40% del TFR del marito.
Il Tribunale ha ritenuto non provata la dedotta rinuncia professionale della moglie né il sacrificio di concrete opportunità lavorative in favore della famiglia. Dall’istruttoria è emerso che la gestione della figlia era stata ampiamente supportata dai nonni paterni e da una collaboratrice domestica e che, dopo la separazione, la donna non aveva dimostrato di essersi attivata per reperire un’occupazione.
Tuttavia, il Collegio ha rilevato la persistenza di una significativa disparità economica tra le parti e, valorizzando la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, nonché l’età della donna e la difficoltà oggettiva di reinserimento nel mercato del lavoro, ha riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di euro 1.000 mensili, rigettando invece la richiesta relativa al TFR, in quanto il relativo diritto era maturato prima dell’introduzione del giudizio di divorzio.
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