La violazione degli obblighi genitoriali di cura, assistenza morale e mantenimento del figlio, protrattasi sin dalla nascita e caratterizzata dal consapevole disinteresse del genitore verso il minore, integra un illecito civile suscettibile di generare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., anche in favore del figlio non riconosciuto. Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il giudice può utilizzare in via analogica le Tabelle del Tribunale di Milano relative alla perdita del rapporto parentale, valorizzando sia la sofferenza derivante dall’assenza della figura genitoriale, sia il peggior tenore di vita conseguente al mancato riconoscimento. In materia di mantenimento, il principio di proporzionalità ex art. 337-ter c.c. impone una valutazione comparativa non soltanto dei redditi dichiarati, ma anche dell’intero patrimonio e delle ulteriori risorse economiche dei genitori.
Cass. civile ord. 14886 del 18/5/2026
Sintesi della vicenda
Una madre conveniva in giudizio il presunto padre della figlia minore chiedendo la dichiarazione giudiziale di paternità, il mantenimento della bambina, il rimborso delle spese sostenute dalla nascita e il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale di Como accertava la paternità biologica, disponeva l’aggiunta del cognome paterno, condannava il padre al versamento di € 700 mensili per il mantenimento della minore, oltre al rimborso delle spese pregresse dalla nascita, e liquidava € 30.000 a titolo di danno non patrimoniale subito dalla figlia per il totale disinteresse paterno.
La Corte d’Appello di Milano confermava integralmente la decisione. Il padre ricorreva quindi in Cassazione contestando sia la quantificazione dell’assegno di mantenimento sia la condanna risarcitoria, sostenendo l’assenza di una specifica domanda della madre in favore della minore e la carenza di prova del danno.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ribadendo che il mantenimento del figlio deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto non solo dei redditi ma anche delle ulteriori disponibilità patrimoniali del genitore obbligato. Quanto al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha affermato che il disinteresse del genitore verso il figlio costituisce violazione di diritti costituzionalmente protetti e può fondare una autonoma tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c., legittimamente liquidata in via equitativa mediante richiamo analogico alle Tabelle milanesi sul danno da perdita del rapporto parentale.
altalex.com