In tema di assegno divorzile, il giudice della revisione non può limitarsi a rilevare il sopravvenuto miglioramento economico del coniuge beneficiario, ma deve procedere a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, verificando se persistano la funzione assistenziale e quella compensativo-perequativa dell’assegno ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. È pertanto viziata la decisione che ometta di accertare se l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente derivi dalle scelte condivise durante il matrimonio e dal contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, trascurando altresì la comparazione delle rispettive capacità reddituali e patrimoniali attuali.
Cass. civile ord. 13389 del 9/5/2026
Sintesi della vicenda
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’ex marito per ottenere la revoca dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex coniuge. A fondamento della richiesta egli deduceva il miglioramento economico della beneficiaria, derivante dall’acquisizione di un immobile ereditario, dall’avvio di una stabile convivenza e dall’assenza di iniziative lavorative. La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato il reclamo, ritenendo sostanzialmente invariato l’equilibrio economico tra le parti e valorizzando anche il miglioramento patrimoniale dell’obbligato.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione di merito per avere omesso di verificare in concreto la persistente funzione assistenziale e compensativo-perequativa dell’assegno divorzile. La Suprema Corte ha ribadito che, anche nel giudizio di revisione, occorre una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e delle ragioni che hanno determinato l’eventuale squilibrio, tenendo conto del contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro. La Corte territoriale aveva invece trascurato di accertare se la richiedente avesse sacrificato aspettative professionali durante il matrimonio e se l’attuale situazione economica fosse collegata causalmente alle scelte condivise di vita coniugale, limitandosi a valorizzare i mutamenti patrimoniali sopravvenuti. Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato il decreto impugnato con rinvio.
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