In tema di spese straordinarie per i figli, il mancato preventivo accordo tra i genitori non esclude il diritto al rimborso delle somme anticipate dal genitore collocatario, ove le spese risultino conformi all’interesse del figlio, proporzionate al tenore di vita familiare e sostenibili rispetto alle condizioni economiche dei genitori. In particolare, sono rimborsabili le spese universitarie sostenute per l’iscrizione presso un’università privata fuori sede, nonché quelle di alloggio connesse, qualora la scelta formativa risulti coerente con il percorso della figlia e compatibile con le capacità economiche del genitore obbligato, anche in presenza di dissenso preventivo dell’altro genitore. Diversamente, non sono rimborsabili le spese prive di adeguata utilità o necessità, quali il costo di un corso preparatorio al test di medicina non seguito dall’iscrizione alla facoltà o l’acquisto di beni non indispensabili
Trib. Bologna Sentenza 9/4/2026, n. 3078
Sintesi della vicenda
Il Tribunale di Bologna è stato chiamato a decidere sull’opposizione proposta dal padre avverso un decreto ingiuntivo emesso per il rimborso di spese straordinarie sostenute dalla madre nell’interesse della figlia. Il genitore opponente contestava, in particolare, la mancanza di previo consenso e la scelta della figlia di frequentare un’università privata a Milano anziché un ateneo pubblico bolognese, ritenendo sproporzionate le relative spese universitarie e di alloggio. Il Tribunale, richiamando i consolidati principi della Corte di Cassazione, ha ribadito che il previo accordo è necessario solo per le spese imprevedibili e di particolare rilevanza, mentre il dissenso del genitore non collocatario non preclude automaticamente il rimborso quando le spese risultino coerenti con l’interesse del figlio e sostenibili economicamente. Nel caso concreto, il Giudice ha ritenuto rimborsabili le spese universitarie e abitative connesse alla frequenza dell’università privata fuori sede, valorizzando il tenore di vita familiare e le elevate capacità economiche del padre, qualificato come professionista affermato. Sono state invece escluse dal rimborso le spese per un costoso corso di preparazione al test di medicina, ritenuto non necessario alla luce della mancata iscrizione alla facoltà, nonché quelle per l’acquisto di una lavatrice reputata superflua.
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