Il diritto al riconoscimento del figlio naturale ex art. 250 c.c. costituisce un diritto soggettivo primario, sacrificabile solo in presenza di un pericolo concreto e grave per lo sviluppo psico-fisico del minore derivante dalla mera attribuzione dello status filiationis; tale valutazione deve restare distinta e autonoma rispetto alla successiva regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, che attiene invece alle modalità concrete di cura, frequentazione e tutela del minore e può essere modulata attraverso specifici provvedimenti limitativi o conformativi.
Cass. civ. ord. 4986 del 5/3/2026
Sintesi della vicenda:
La controversia trae origine dalla domanda di un uomo volta al riconoscimento della paternità di una minore nata da procreazione medicalmente assistita. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo il riconoscimento contrario all’interesse della minore, in ragione del contesto familiare confuso e della personalità del richiedente. La Corte d’Appello riformava la decisione, affermando che il riconoscimento, quale attribuzione dello status, non può essere negato se non in presenza di un pregiudizio grave e diretto per il minore, non ravvisabile nel caso concreto, e disponeva contestualmente affidamento condiviso con collocamento presso la madre e regolamentazione graduale dei rapporti con il padre. La Corte di Cassazione confermava tale impostazione, ribadendo la distinzione tra il diritto al riconoscimento e la successiva disciplina dell’affidamento, quest’ultima suscettibile di interventi modulati anche restrittivi in caso di inadeguatezza genitoriale.