Non integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388, comma 2, c.p. la condotta del genitore non collocatario che ometta di presentarsi agli incontri con i figli minori previsti dal provvedimento civile che disciplina i tempi e le modalità di frequentazione. L’elusione del provvedimento del giudice richiede infatti la realizzazione di comportamenti fraudolenti o comunque caratterizzati da mala fede, idonei a frustrare l’efficacia del comando giudiziale, non essendo sufficiente il mero inadempimento o il mancato esercizio di un potere-dovere genitoriale.
In tale prospettiva, il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario costituisce espressione di una funzione genitoriale rimessa alla libera autodeterminazione del soggetto e non può essere coercitivamente imposto, neppure attraverso forme indirette di esecuzione. Ne consegue che l’omessa frequentazione dei figli non configura, di per sé, un’elusione del provvedimento giudiziale in materia di affidamento, fattispecie tipicamente integrata invece dalle condotte del genitore collocatario che, con comportamenti attivi o fraudolenti, ostacoli o impedisca la relazione tra il minore e l’altro genitore.
La condotta del genitore non collocatario che trascuri sistematicamente di incontrare i figli può tuttavia assumere rilievo penale sotto diverso profilo, potendo integrare il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570, comma 1, c.p., qualora si traduca in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali tale da porre in serio pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore
Cass. penale sent. del 24/02/2026, n. 7358
Sintesi della vicenda
Un padre veniva imputato per due distinti reati:
violazione degli obblighi di mantenimento dei figli minori;
elusione del provvedimento del giudice civile che regolava gli incontri con i figli, per non averli frequentati per diversi mesi.
Il Tribunale lo assolveva, ritenendo non dimostrato l’elemento soggettivo dei reati, anche alla luce delle difficoltà economiche dell’imputato e della forte conflittualità familiare che aveva inciso sui rapporti con i figli.
La Corte d’appello, su impugnazione della sola parte civile, riformava la decisione e condannava l’imputato al risarcimento dei danni, ritenendo integrati sia l’inadempimento degli obblighi economici sia l’elusione del provvedimento giudiziale relativo agli incontri con i figli.
La Corte di cassazione ha annullato la decisione. Con riferimento al reato di cui all’art. 388 c.p., ha affermato che il mero mancato esercizio del diritto-dovere di visita da parte del genitore non collocatario non costituisce elusione del provvedimento del giudice, trattandosi non di un obbligo coercibile ma di una funzione genitoriale il cui esercizio resta rimesso alla libera determinazione del genitore. Una simile condotta può tuttavia assumere rilievo sotto il diverso profilo della violazione degli obblighi di assistenza familiare qualora integri una sostanziale abdicazione alla responsabilità genitoriale
fonte: altalex.com