In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, la domanda di rilascio dell’immobile adibito a casa coniugale proposta da uno dei coniugi nei confronti dell’altro non rientra nella competenza del giudice della separazione e deve essere fatta valere mediante ordinaria azione petitoria o possessoria. Ne consegue che la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. non è ammissibile quando sia diretta a ottenere anticipatamente il rilascio dell’immobile sulla base del solo diritto di proprietà, trattandosi di pretesa a contenuto essenzialmente patrimoniale tutelabile con i rimedi ordinari.
Il requisito del periculum in mora deve consistere nel rischio attuale di un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto azionato; tale presupposto non ricorre quando il danno prospettato consista nella mera indisponibilità del bene o nella prosecuzione della convivenza con l’altro coniuge, situazioni che non incidono irreversibilmente sul diritto dominicale e possono essere adeguatamente tutelate nel giudizio di merito
Trib. Pavia ord. del 27/2/2026
Sintesi della vicenda
Una moglie proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo che il Tribunale ordinasse al marito il rilascio dell’immobile adibito a casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, sostenendo che la prosecuzione della convivenza fosse fonte di grave pregiudizio personale e patrimoniale.
Il giudice della fase cautelare accoglieva la domanda ordinando al marito di lasciare l’immobile. Quest’ultimo proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., contestando l’assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Il Tribunale di Pavia, in sede collegiale, accoglieva il reclamo e riformava l’ordinanza cautelare, rilevando che:
la pretesa della ricorrente era sostanzialmente diretta alla tutela del diritto di proprietà;
tale diritto deve essere fatto valere con gli ordinari rimedi di cognizione;
la situazione lamentata non integrava un pregiudizio irreparabile tale da giustificare la tutela cautelare d’urgenza.
Di conseguenza il ricorso ex art. 700 c.p.c. veniva rigettato
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