In tema di responsabilità genitoriale, il diritto costituzionalmente garantito di ciascun genitore alla libera determinazione della propria residenza, anche mediante trasferimento in altra città, non è subordinato al consenso dell’altro genitore né può essere automaticamente compresso o sanzionato sul piano dell’affidamento o del collocamento del minore; tuttavia, quando la scelta incida sulla residenza abituale del figlio, essa integra una decisione di maggiore interesse ai sensi dell’art. 337-ter c.c. da assumersi di comune accordo o, in difetto, dal giudice, dovendosi operare un bilanciamento concreto tra libertà individuale del genitore e superiore interesse del minore alla bigenitorialità, intesa come diritto del figlio a mantenere relazioni significative e continuative con entrambi i genitori e con il proprio contesto di vita. Ne consegue che il trasferimento unilaterale del genitore non comporta automaticamente l’illegittimità del collocamento presso di lui né l’automatico rientro del minore, dovendo il giudice valutare in concreto se il mutamento di residenza sia funzionale al benessere psicofisico del minore, se ostacoli in modo sostanziale l’esercizio della bigenitorialità e se risponda a ragioni serie e non egoistiche, escludendosi automatismi decisori e privilegiandosi la soluzione maggiormente aderente al best interest del minore
Cass. civile ord. 4110 del 24/02/2026
Sintesi della vicenda
Nel procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Siracusa per la regolamentazione della responsabilità genitoriale di un minore nato da relazione more uxorio, la madre aveva trasferito unilateralmente la residenza del figlio in altra città senza il consenso del padre e senza autorizzazione giudiziale. Il primo giudice aveva ritenuto illegittimo l’allontanamento del minore dal luogo di residenza abituale, valorizzando la lesione del principio di bigenitorialità e ordinando il rientro del bambino, con ulteriori provvedimenti urgenti sulla collocazione e sull’intervento dei servizi sociali.
In sede di reclamo, la Corte d’appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione, escludendo automatismi sanzionatori connessi al trasferimento e disponendo l’affidamento condiviso con collocamento presso la madre, regolando in modo ampio il diritto di visita paterno e valorizzando l’età tenera del minore e il suo attaccamento alla figura materna.
La Cassazione, investita del ricorso, ha confermato l’impostazione della Corte territoriale, affermando che la libertà del genitore di trasferirsi non può essere compressa né trasformata in causa automatica di modifica del collocamento, ma deve essere oggetto di valutazione concreta alla luce dell’interesse superiore del minore, del mantenimento di relazioni equilibrate con entrambi i genitori e dell’impatto del cambiamento di residenza sul suo sviluppo e sulla quotidianità dei rapporti familiari, escludendo soluzioni automatiche e imponendo un bilanciamento tra diritti fondamentali coinvolti.
fonte: www.cassazione.net