Le somme erogate da un futuro coniuge per sostenere spese personali del partner e costi organizzativi del matrimonio, in assenza di un accordo scritto che ne preveda la restituzione, costituiscono contribuzione alle esigenze della nascente famiglia e, pertanto, sono irripetibili dopo la celebrazione del matrimonio e la successiva separazione
Trib. Pescara, sent. n. 889 del 21/8/2025
LA VICENDA
Una coppia si sposa, ma il matrimonio dura pochissimi mesi e approda subito in separazione giudiziale. La ex moglie chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per circa 17.666 euro, sostenendo di aver anticipato al marito varie spese: costi personali e spese per l’organizzazione delle nozze.
Il marito si oppone, contestando sia l’ammontare che il diritto stesso alla restituzione. Afferma di aver speso anche lui per la coppia e di non aver mai assunto un obbligo di rimborso.
Il Tribunale di Pescara rigetta la pretesa restitutoria. Il giudice richiama il principio di irripetibilità delle spese familiari: gli esborsi in vista e a favore del matrimonio sono considerati contribuzione ai bisogni della famiglia, anche se sostenuti prima delle nozze, ai sensi degli artt. 143 e 316-bis c.c., e non possono essere recuperati ex post.
Solo un accordo contrattuale esplicito — provato in modo certo — può legittimare la richiesta di restituzione. Testimonianze di parenti o messaggi informali non sono idonei a dimostrare tale patto.
In assenza di prova di un prestito, le somme versate restano definitive e non rimborsabili, neppure se il matrimonio è naufragato rapidamente.