La madre biologica non può opporsi all’adozione in casi particolari da parte dell’ex compagna, con la quale il minore ha instaurato un rapporto affettivo stabile e consolidato e che di fatto ha esercitato responsabilità genitoriale; eventuali situazioni di conflittualità incidono sulle modalità di affidamento, ma non precludono il riconoscimento giuridico del legame genitoriale, dovendo prevalere sempre l’interesse superiore del minore alla continuità delle relazioni familiari significative.
Cass. civ., sent. n. 30786 del 24 novembre 2025
LA VICENDA
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una donna che, a seguito della fine della relazione con la madre biologica della minore da lei accudita sin dalla nascita, era stata esclusa dalla vita della bambina. I giudici del merito avevano ritenuto la conflittualità tra le due donne ostativa all’adozione. La Suprema Corte ha invece sottolineato che deve essere garantita tutela giuridica al rapporto con chi ha volontariamente voluto, accolto e cresciuto il minore in un contesto familiare stabile, anche in assenza di legame biologico. L’interesse del minore alla continuità affettiva prevale rispetto alla conflittualità insorta tra le parti.
Cass. civile ord. n. 30786 del 24/11/2025