il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa. L’alimentando è tenuto a dimostrare la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie abitudini e condizioni sociali. Per quanto, poi, riguarda eventuali disponibilità di somme da parte dell’alimentando e tale fonte deve essere sostanzialmente fruibile e continuativa e deve essere valutata in relazione alle effettive condizioni dell’avente diritto: rilevano quindi tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, nonché quelle di cui potrebbe disporre, come ad esempio una pensione sociale e ogni altra forma di sovvenzione su base legale o convenzionale. Il diritto agli alimenti, comunque, potrebbe essere riconosciuto anche in presenza di una misura economica di sovvenzione pubblica, laddove questa risulti insufficiente per sopperire ai bisogni primari del richiedente.
Cassazione Civile,9 dicembre 2024, n. 31555
La vicenda
Il padre ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello che aveva riconosciuto in favore della figlia il diritto agli alimenti, deducendo una serie di violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricostruzione dei presupposti del diritto.
Egli lamenta, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia erroneamente subordinato il diritto agli alimenti alla sola “incolpevole incapacità di provvedere al proprio sostentamento”, attribuendo rilievo ad un elemento soggettivo non previsto dalla norma, mentre l’art. 438 c.c. richiede unicamente l’impossibilità oggettiva di mantenersi.
In secondo luogo, contesta che i giudici abbiano riconosciuto il diritto anche in presenza di una riduzione solo parziale della capacità lavorativa, senza accertare una reale impossibilità di autosostentamento.
Con ulteriore censura, il ricorrente evidenzia che la Corte d’Appello non ha tenuto conto della disponibilità economica della figlia, la quale disponeva di ingenti somme di denaro, circostanza che avrebbe dovuto escludere lo stato di bisogno.
Egli critica inoltre l’affidamento dei giudici alla consulenza tecnica d’ufficio di natura meramente referente, ritenuta inidonea a costituire prova del diritto agli alimenti, e censura la decisione per essere stata fondata su deduzioni e non su prove concrete circa l’impossibilità della figlia di mantenersi.
Infine, lamenta l’omessa valutazione della capacità economica dell’obbligato, non essendo stato accertato se egli disponesse effettivamente dei mezzi necessari per sostenere l’onere alimentare